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Efficacia delle sentenze straniere in Italia

29 luglio 1997

In data 1o gennaio 1997 è entrata in vigore la legge n.218 del 31 maggio 1995 avente per titolo "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato".

Questa legge modifica le norme del codice di procedura civile relative al riconoscimento ed alla esecutività di una sentenza straniera in Italia.

Prima di questa riforma, chi aveva interesse a rendere esecutiva una sentenza straniera in Italia, doveva chiedere alla Corte di Appello, competente per territorio, una sentenza dichiarativa di efficacia della sentenza straniera; detto aveva anche l'onere di provare che tutta una serie di obblighi giuridici posti a garanzia del diritto alla difesa fossero stati rispettati dal giudice straniero. Se poi, la sentenza straniera era stata resa in contumacia, la Corte di Appello, su richiesta, doveva procedere al riesame della causa. Nella pratica corrente era usuale che l'interessato italiano, attaccato all'estero, si rendsse contumace per poi chiedere il riesame della causa in Italia dove poteva sperare di trovare maggior tutela.

Con l'entrata in vigore della legge in commento tutto questo non è più possibile sicchè le sentenze straniere rese nella pienezza del contraddittorio o nella dichiarata contumacia del convenuto, sono di per sè automaticamente efficaci in Italia. Gli unici limiti posti all'efficacia automatica in Italia sono le condizioni, peraltro comunemente rispettate, dell'art. 64 della già citata legge, che statuisce:

"La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento speciale quando:
1- il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
2- l'atto introduttivo del giudice è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
2- le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
4- essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
5- essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
6- non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
7- le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico."

L'art. 67 della legge 218/95 rende ancora più netto il divario tra il sistema attuale e quello precedente alla riforma. Infatti, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte di Appello, competente per l'attuazione di quanto deciso, l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 64 ed in caso affermativo la sentenza costituirà immediato titolo per l'attuazione della sentenza e per l'esecuzione forzata.

Come si può facilmente intuire, questa riforma comporta una maggior consapevolezza nell'agire di chiunque all'estero e di considerare con serietà professionale un'eventuale giudizio all'estero in quanto pienamente esecutivo anche in Italia.

Quanto sopra comporta che sentenze straniere di contraffazione di titoli validi anche in Italia, ovvero di concorrenza sleale interessante anche l' Italia, saranno esecutive anche nel nostro paese con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche del caso.

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