AGGIORNAMENTI

News

Industrial Design: Le incertezze di una norma necessaria

30 maggio 1997

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 è stata pubblicata la Legge n. 650, conversione del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva; in modo sorprendente, in tale Legge è stato inserito il comma 58 dell'art. 1 che contiene la seguente norma:

"Il diritto d'autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale ....".

Con tale norma parrebbe si voglia dare soluzione al problema delle opere di disegno industriale e delle opere d'arte applicate all'industria. Inoltre parrebbe si voglia regolamentare l'eventuale cumulabilità del diritto d'autore con il brevetto per modello ornamentale.
Va notato che le opere del disegno industriale, in Italia, sono già considerate proteggibili con il diritto d'autore, come è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione nei casi Le Corbusier e Naj Oleari. L'elemento necessario per godere della protezione del diritto d'autore, fino ad ora, era il principio della scindibilità o dissociabilità; non è chiaro però se la nuova legge comprende tale limite, fino a che punto e con quali coincidenze con quanto sin'ora previsto dalla giurisprudenza.
Considerando poi la possibilità di cumulo delle due protezioni (diritto d'autore più modello ornamentale), andrà definito se la protezione con il diritto d'autore richieda o meno la presenza di un requisito sostanziale e oggettivo. Va notato infatti che, in Italia, in materia di opere proteggibili con il diritto d'autore è prevista una bassa soglia di protezione in quanto un contributo originale, inteso come avente origine o provenienza diretta dall'autore, gode di protezione, indipendentemente dal contenuto intrinseco della stessa. Se non vengono previsti rigorosi criteri di accesso ci sarà il rischio di una proliferazione di monopoli.
Il legislatore delegato dovrà poi considerare la notevole lunghezza della protezione accordata dal diritto d'autore (70 anni dopo la morte dell'autore) che, senza un preciso criterio selettivo, rischia di dare vita al citato proliferare di monopoli che risulterebbero ingiustificati venendo a proteggere "cadaveri" dovuti alla rapida obsolescenza commerciale dei prodotti di disegno industriale.

Resta poi aperto il problema sia della titolarità della creazione del disegno industriale come realizzata dal designer (persona sinogla o gruppo) che del relativo rapporto patrimoniale. Mentre al modello ornamentale si applica la disciplina dell'invenzione del dipendente, nel diritto d'autore non c'è questo tipo di regolamentazione. In mancanza di una simile regolamentazione, si porrebbe per le aziende la necessità di ricorrere alla disciplina contrattuale per regolare i rapporti di titolarità e patrimoniali, come nascenti dal disegno industriale realizzato con il contributo di uno o più collaboratori interni, od esterni, all'impresa.
Per analogia con la norma brevettuale è ragionevole ritenere che la regolamentazione contrattuale dovrebbe allora comprendere anche la monetizzazione.

Inoltre dovrebbe essere estesa anche ai modellisti ed a chiunque possa intervenire con un suo apporto costruttivo e creativo quali, ad esempio, capi operai, dirigenti, soci e collaboratori esterni di vario tipo ed a vario titolo. Comunque, il rapporto con i designers esterni dovrà essere sempre più regolamentato in ogni suo aspetto definendo con la miglior precisione possibile ciò che deve fornire, in che forma ed a che livello.
Inoltre, non si dovrà prestare attenzione ai contenuti delle norme transitorie stando il fatto che vi sono aziende con un fatturato da tempo consolidato, ascrivibile a prodotti che potrebbero rientrare nella succitata norma, e che ora operano sulla base di precise sentenze. Va quindi sottolineata la necessità di seguire con la massima attenzione gli sviluppi legislativi di questa norma non solo per i problemi contingenti che pone, ma soprattutto per il futuro operativo delle aziende.

IP CODE APPS

EU IP Codes 2.0 è la nuova versione della prima applicazione per consultare tutte le normative europee ed italiane sulla proprietà intellettuale da un'unica app.

PARTNERS

Global IP titles management & business services

Digital brand management & internet services

CONNECT WITH US

Follow us

DESK UFFICIALE TRIVENETO

Camera di Commercio Italo - Brasiliana | Câmara de Comércio Ítalo - Brasileira

Brevetto Unitario
Scarica la nostra guida!