Industrial Design: Le incertezze di una norma necessaria
30 maggio 1997Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1996 è stata pubblicata la Legge n. 650, conversione del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva; in modo sorprendente, in tale Legge è stato inserito il comma 58 dell'art. 1 che contiene la seguente norma:
"Il diritto d'autore di opere del disegno
industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla Legge 22 aprile
1941, n. 633.
Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare
norme di attuazione e coordinamento della disposizione del precedente
periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di
disegno industriale ....".
Con tale norma parrebbe si voglia dare soluzione
al problema delle opere di disegno industriale e delle opere d'arte
applicate all'industria. Inoltre parrebbe si voglia regolamentare
l'eventuale cumulabilità del diritto d'autore con il brevetto per
modello ornamentale.
Va notato che le opere del disegno industriale, in Italia, sono
già considerate proteggibili con il diritto d'autore, come è stato
riconosciuto dalla Corte di Cassazione nei casi Le Corbusier e Naj
Oleari. L'elemento necessario per godere della protezione del diritto
d'autore, fino ad ora, era il principio della scindibilità o dissociabilità;
non è chiaro però se la nuova legge comprende tale limite, fino
a che punto e con quali coincidenze con quanto sin'ora previsto
dalla giurisprudenza.
Considerando poi la possibilità di cumulo delle due protezioni (diritto
d'autore più modello ornamentale), andrà definito se la protezione
con il diritto d'autore richieda o meno la presenza di un requisito
sostanziale e oggettivo. Va notato infatti che, in Italia, in materia
di opere proteggibili con il diritto d'autore è prevista una bassa
soglia di protezione in quanto un contributo originale, inteso come
avente origine o provenienza diretta dall'autore, gode di protezione,
indipendentemente dal contenuto intrinseco della stessa. Se non
vengono previsti rigorosi criteri di accesso ci sarà il rischio
di una proliferazione di monopoli.
Il legislatore delegato dovrà poi considerare la notevole lunghezza
della protezione accordata dal diritto d'autore (70 anni dopo la
morte dell'autore) che, senza un preciso criterio selettivo, rischia
di dare vita al citato proliferare di monopoli che risulterebbero
ingiustificati venendo a proteggere "cadaveri" dovuti
alla rapida obsolescenza commerciale dei prodotti di disegno industriale.
Resta poi aperto il problema sia della titolarità
della creazione del disegno industriale come realizzata dal designer
(persona sinogla o gruppo) che del relativo rapporto patrimoniale.
Mentre al modello ornamentale si applica la disciplina dell'invenzione
del dipendente, nel diritto d'autore non c'è questo tipo di regolamentazione.
In mancanza di una simile regolamentazione, si porrebbe per le aziende
la necessità di ricorrere alla disciplina contrattuale per regolare
i rapporti di titolarità e patrimoniali, come nascenti dal disegno
industriale realizzato con il contributo di uno o più collaboratori
interni, od esterni, all'impresa.
Per analogia con la norma brevettuale è ragionevole ritenere che
la regolamentazione contrattuale dovrebbe allora comprendere anche
la monetizzazione.
Inoltre dovrebbe essere estesa anche ai modellisti
ed a chiunque possa intervenire con un suo apporto costruttivo e
creativo quali, ad esempio, capi operai, dirigenti, soci e collaboratori
esterni di vario tipo ed a vario titolo. Comunque, il rapporto con
i designers esterni dovrà essere sempre più regolamentato in ogni
suo aspetto definendo con la miglior precisione possibile ciò che
deve fornire, in che forma ed a che livello.
Inoltre, non si dovrà prestare attenzione ai contenuti delle norme
transitorie stando il fatto che vi sono aziende con un fatturato
da tempo consolidato, ascrivibile a prodotti che potrebbero rientrare
nella succitata norma, e che ora operano sulla base di precise sentenze.
Va quindi sottolineata la necessità di seguire con la massima attenzione
gli sviluppi legislativi di questa norma non solo per i problemi
contingenti che pone, ma soprattutto per il futuro operativo delle
aziende.