Si alla pubblicità comparativa
26 ottobre 1998Corte d'Appello di Bologna, Sez. III, 17 maggio 1997
"La pubblicità comparativa è lecita purchè sia veritiera e non sia effettuata in maniera tendenziosa, subdola o comunque scorretta."
La sentenza in commento affronta un tema attualmente
molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza anche a fronte
della Direttiva comunitaria n. 55/97 che fissa le regole in materia
per i Paesi dell'Unione.
Probabilmente anche per prepararsi all'introduzione della pubblicità
comparativa, la giurisprudenza italiana ammette questa forma di
pubblicità anche se dibatte sui limiti entro cui dev'essere considerata
lecita.
Allo stato attuale è possibile affermare che la comparazione puramente
tecnica è considerata lecita, mentre la comparazione oggettivamente
non veritiera o comunque non oggettivabile non è considerata valida
quando risulti eccessivamente maliziosa o tendenzialmente negativa
per il prodotto concorrente.