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Industrial Design: il ritorno al passato non risolve i problemi

23 febbraio 1998

Sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1997 è stata pubblicata la Legge n.266 del 7 agosto 1997 recante disposizioni urgenti per l'economia.
Tale legge, meglio nota come legge Bersani, all'art. 27 reca nuove disposizioni in materia di "Disegno e Modello Industriale":

"Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, è abrogato. La durata della protezione giuridica del diritto d'autore per opere del design e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n.1411, non può essere superiore ai quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali."

Questo articolo, come esplicitato al primo comma, abroga il sorprendente comma 58 dell'art. 1 della legge n.650/96 conversione del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n.545.
Con tale norma si voleva dare soluzione al problema delle opere di disegno industriale e delle opere d'arte applicate all'industria, e contemporaneamente, regolamentare l'eventuale cumulabilità del diritto d'autore con il brevetto per modello ornamentale.
Il legislatore accortosi sia che non poteva con tale comma novellare degnamente la materia, la quale aveva ed ha bisogno di essere modificata, sia che i dubbi introdotti con lo stesso erano nettamente superiori alle problematiche risolte, ha ora fatto un passo indietro.
Egli ha abrogato il famoso comma 58, ma ha lasciato aperti tutti i dubbi e problemi che preesistevano ad esso. Anzi ora ne sorgono dei nuovi. Ad esempio: l'abrogazione di questo comma 58 che effetto avrà su quei disegni industriali che sono stati protetti dal diritto d'autore e che ora non hanno più la fonte del loro diritto ? Può essere prevista una conversione in brevetti per modelli ornamentali ? oppure i depositi compiuti nel breve spazio temporale di vigenza del comma 58 rimarranno con un privilegio monopolistico a lunga durata (70 anni dopo la morte dell'autore) e li porranno su un piano di netto privilegio nei confronti di tutti gli altri design ?

L'estemporaneità che caratterizza certe scelte legislative in materia di diritto industriale fanno si che il legislatore, anche in questa occasione, non prenda una decisione necessaria ed applicabile al concreto, ma delega i problemi strettamente connessi alla materia all'approvazione della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.

Per le aziende, questo ritorno al passato ripropone la necessità di impegnarsi sempre più a studiare, proporre e produrre modelli che, dal punto di vista estetico, abbiano una nuova pregevolezza, nuove forme e sappiano distinguersi dai prodotti affini; la tutela brevettuale in questi casi viene ad avere sempre più una valida giustificazione. Il titolare del brevetto però deve accettare una comune regola del mercato che comunque non viene meno: più un prodotto ha successo più aumentano le possibilità di plagio. Inoltre, un brevetto in se non è sufficiente a garantire l'immunità dell'imitazione o della contraffazione, è necessario, in caso di plagio o di suo tentativo, adire le vie giudiziarie nei modi e nei tempi più opportuni con decisione e professionalità.

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