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Sentenze su Internet

9 marzo 1998

Le corti giudiziarie, anche in Italia, iniziano ad interessarsi di Internet e della sua regolamentazione. Il Tribunale di Napoli, 8 agosto 1997, ha emesso un'interessante ordinanza in materia. E' stato infatti deciso che

"il titolare di un nome di dominio Internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poichè la rete Internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa. Il titolare di un nome di dominio Internet risponde degli eventuali illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito: su di lui grava infatti un obbligo di diligente verifica circa la legittima titolarità del segno distintivo usato dall'inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta. Tale principio rimane fermo anche se il titolare del nome di dominio si limita alla manutenzione tecnica del sit, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo".

Il principio esposto nella prima parte della massima, dove si equipara Internet ad un mezzo di stampa è interessante. Bisogna però dire che non è Internet, in quanto rete elettronica, a dover essere equiparata ad un mezzo di stampa, ma il singolo sito. E' qui, infatti, che le pagine elettronche sono memorizzate ed è qui, quindi, che vengono inseriti i messaggi pubblicitari dei clienti che devono essere controllati dal titolare o gestore del sito. Questa affermazione è certamente valida se riferita alle attività normalmente svolte dai gestori dei siti, cioè per le attività di creazione e mantenimento di pagnie web. Se invece è rifertia, ad esempio, alle liste di discussione, allora il gestore non ha la materiale possibilità di un controllo diretto e continuo di quanto può apparire in video. Comunque, la tesi proposta con questa ordinanza sembra essere interessante e, soprattutto, non rifiutata dagli adetti al lavoro. Bisognerà, ovviamente, approfondire molteplici considerazioni.

Nella seconda parte della massima, invece, viene attribuita corresponsabilità ex art. 2043 cod. civ. per una fattispecie di pubblicità sleale tramite sito Internet al gestore del sito, anche se la creazione e l'inserimento delle pagine web nel sito è affidata a terzi. La soluzione sembra esatta in quanto è il gestore del sito che è titolare del nome del dominio, è sul suo computer che i dati saranno memorizzati e, sempre tramite il suo computer, i visitatori verranno a contatto con le immagini ed i dati diffusi.

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