Brevi cenni sulla contitolarità di un brevetto
13 febbraio 1998La materia viene regolata dall'art. 20 L.I. e dagli articoli sulla comunione, artt. 1100 e ss. cod. civ., ma non trova uniformità di interpretazione nè giurisprudenziale, nè dottrinale.
L'art. 20 L.I. statuisce che nel caso ci siano più titolari per un brevetto per invenzione industriale si applicano le disposizioni del codice civile sulla comunione a meno che i titolari del brevetto non abbiano stipulato una convenzione tra loro.
Tali disposizioni mal regolano un bene immateriale,
quale un brevetto per invenzione, un modello di utilità, ornamentale
od un marchio, che pone problematiche differenti da quelle di un
terreno, un appartamento o di una strada.
Nel caso di contitolarità di un titolo di brevetto, indipendentemente
dal fatto che la comunione sia in parità di quote (ed è in questo
caso che si possono concretizzare situazioni di vero e proprio stallo)
o no, i principali problemi che possono sorgere sono:
- per l'ordinaria amministrazione;
- per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- per la vendita, per la costituzione di diritti reali sul titolo di brevetto;
- per la stipula di licenze sul titolo di brevetto.
Molto spesso accade che gli interessi di un partecipante
alla comunione non corrispondano a quelli degli altri partecipanti.
E' prospettabile, a solo titolo esemplificativo, il caso in cui
un partecipante intenda dare in licenza il titolo di brevetto ad
un terzo che può essere concorrente di uno dei co-partecipanti.
Oppure il caso in cui un partecipante alla comunione utilizzi il
brevetto per attività concorrenti a quelle di un altro co-partecipante.
Il più delle volte per conflittualità d'interessi tra i contitolari
del brevetto, o vengono persi i diritti che un brevetto concesso
conferisce od i contitolari si rivolgono all'Autorità Giudiziaria.
Com'è facilmente desumibile da quanto sopra, ancorchè
esposto in modo sintetico e parziale riteniamo opportuno che i futuri
contitolari regolino, precedentemente al deposito di una domanda
di brevetto, tale posizione giuridica con un accordo scritto tra
le parti.
Un tale accordo è necessario per meglio definire le posizioni e
funzioni evitando per quanto possibile spiacevoli incomprensioni
che hanno, nel danno economico, l'unica sicura conclusione.