Convalida dei marchi entro il 31/12/97
3 dicembre 1997Con la presente si ricorda l'art. 48 della legge marchi che dopo la novellazione del 1992 così recita:
".1 Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d) ed e), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullit` del marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso".
In forza di tale norma, durante il quinquennio previsto,
un marchio posteriore, sia esso uguale o simile, depositato per
prodotti e/o servizi identici o affini, non è nullo, ma semplicemente
annullabile in seguito al deposito della richiesta di nullità da
parte dell'avente diritto o di terzi interessati.
Trascorso il termine di cinque anni, senza che la nullità sia stata
richiesta, il marchio posteriore è convalidato e non potrà più essere
annullato potendo così essere utilizzato liberamente.
Il 31 dicembre 1997 si convalideranno gli eventuali
marchi identici o simili ai Vs., registrati da terzi in data anteriore
al 30 dicembre 1992 (data della nuova legge marchi in questione).
Entro tale data è pertanto necessario che vengano avviate le azioni
necessarie volte alla cancellazione, o quanto meno alla limitazione
di uso, dei marchi conflittuali con i Vostri.
Per verificare la situazione dei Vs. marchi è pertanto consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, i marchi internazionali con validità in Italia ed i marchi comunitari.
Qualora la ricerca evidenziasse dei marchi identici o simili, sarà opportuno inviare, prima del 30 DICEMBRE 1997, una lettera di diffida ai titolari di tali marchi, ciò al fine di evitare la convalida.