Giurisprudenza

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Corte di Cassazione, 3276, 09.04.1996

Sussiste la nullità del marchio per recettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest’ultimo vada oltre la funzione di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, attribuendogli un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore (nella specie, sulla base del suddetto principio, è stata dichiarata la nullità del marchio "Cotonelle" in quanto idoneo a trarre in inganno il consumatore, inducendolo a credere che nel relativo prodotto, di natura cartacea, fosse presente cotone).
La pubblicazione della sentenza, che abbia accertato la sussistenza di atti di concorrenza sleale, costituisce misura discrezionale, che prescinde dalla stessa individuazione del danno conseguente all’illecito accertato e dalla sua riparabilità mediante l’adozione di tale provvedimento e che è invece diretta a porre a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso.

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