Corte di Cassazione, 3276, 09.04.1996
Sussiste la nullità del marchio per recettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest’ultimo vada oltre la funzione di identificare correttamente uno specifico prodotto
da offrire al mercato, attribuendogli un contenuto merceologico inesistente,
capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore (nella specie,
sulla base del suddetto principio, è stata dichiarata la nullità del
marchio "Cotonelle" in quanto idoneo a trarre in inganno il consumatore,
inducendolo a credere che nel relativo prodotto, di natura cartacea, fosse presente
cotone).
La pubblicazione della sentenza, che abbia accertato la sussistenza di atti di
concorrenza sleale, costituisce misura discrezionale, che prescinde dalla stessa
individuazione del danno conseguente all’illecito accertato e dalla sua
riparabilità mediante l’adozione di tale provvedimento e che è invece
diretta a porre a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso.