Corte di Cassazione, 1720, 05.03.1996
Contro il provvedimento cautelare ante causam emesso dal pretore in base alla
disciplina anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 353/1990 è sempre
possibile esperire il regolamento di competenza. Per contro avverso il provvedimento
emesso dal giudice adito in un procedimento cautelare soggetto alle nuove disposizioni
dell’art. 74 della legge n. 353/1990 non è possibile esperire regolamento
di competenza essendo tale provvedimento soggetto unicamente al reclamo ex art.
669 terdecies , codice procedura civile, sia che dichiari l’incompetenza
sia che rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito o lo accolga in tutto
o in parte (in applicazione di questo principio la Suprema Corte ha dichiarato
inammissibile il ricorso promosso da Michael Jackson contro il provvedimento
con il quale il Pretore di Roma ha concesso ad Albano la tutela cautelare ravvisando
il plagio di una sua opera musicale).
Premesso che la disciplina del nuovo procedimento cautelare uniforme è applicabile
ai procedimenti iniziati anteriormente al 1° gennaio 1993 con riguardo alle
disposizioni compatibili, e premesso che quello della compatibilità è un
concetto di per sé relativo il quale si sostanzia in concreto con riferimento
allo svolgimento dello specifico procedimento cautelare che, in quanto pendente,
ha chiaramente avuto un proprio sviluppo secondo la precedente disciplina codicistica, è applicabile
perché compatibile al provvedimento pretoriale emesso in data successiva
alla entrata in vigore della legge n. 673/1994 di conversione del D.L. n. 571/1994
la nuova disciplina degli effetti della pronuncia e del regime giuridico del
reclamo. Conseguentemente il ricorso per regolamento di competenza contro tale
provvedimento deve essere ritenuto inammissibile.