Corte di Cassazione, 6932, 19.06.1996
L’art. 4 del D.P.R. n. 974/1975 conferisce al titolare del brevetto sulla novità vegetale non soltanto la facoltà esclusiva di vendere, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato,
materiale di propagazione e di riproduzione della nuova varietà brevettata
ma anche quella di produrre, commercializzare ed introdurre nel territorio dello
Stato i prodotti di una varietà brevettata quando la prevalente utilizzazione
di essa si manifesta mediante la vendita di piante, di parti di piante e di fiori
destinati ad uso ornamentale.
La protezione del prodotto immediatamente ornamentale non contrasta con la Convenzione
di Parigi la quale espressamente consente agli stati nazionali di accordare ai
costitutori delle nuove varietà un diritto più ampio di quello
relativo al solo materiale di propagazione, e quindi un diritto esteso fino a
tutto il prodotto commercializzato.
Quando la detenzione di un prodotto è frutto della contraffazione di un
brevetto, la norma nazionale che vieta tale detenzione non è in contrasto
con le norme del Trattato CE che tutelano la libertà della concorrenza.