Corte di Cassazione, 5718, 20.06.1996
L’idoneità dell’atto di concorrenza sleale a danneggiare l’altrui azienda, nell’ipotesi di storno di personale, si concreta con il passaggio dei dipendenti all’impresa concorrente e acquista rilievo in base all’importanza dei ruoli dagli stessi svolti nell’azienda. Di questo principio viene fatta corretta applicazione si viene dato
conto della specifica funzionalità all’impresa del personale stornato
e degli effetti distruttivi conseguiti allo storno.
Poiché il dolo e la colpa non sono elementi costitutivi della fattispecie
legale di cui all’art. 2598 c.c., anche in relazione al numero 3 di tale
norma la qualificazione degli atti di concorrenza sleale deve essere compiuta
in base ad un criterio obiettivo e l’illiceità non può ricollegarsi
ad un autonomo elemento soggettivo, salva la volontarietà dei fatti contrari
ai principi della concorrenza professionale. Pertanto, la contrarietà ai
principi della correttezza professionale dello storno dei dipendenti risulta
determinante al fine di accertare l’intenzione dell’agente o animus
nocendi, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell’imprenditore
concorrente si connota di intenzionale slealtà ogni volta che venga attuato
con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera
distolti e assunti) sì da superare i limiti di tollerabilità del
reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto
lecito.
La consulenza tecnica, che di norma ha la funzione di fornire al giudice la valutazione
dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva
di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni
rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche. In applicazione
di questo principio la Corte ha approvato l’operato dei giudici di merito
che, per accertare il danno derivante da uno storno di dipendenti, piuttosto
che acquisire al processo i documenti contabili utili per poi sottoporli alla
valutazione tecnica del consulente, hanno ritenuto opportuno conferirgli l’incarico
preventivo di procedere al loro immediato e diretto esame.