Giurisprudenza

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Corte di Cassazione, 5718, 20.06.1996

L’idoneità dell’atto di concorrenza sleale a danneggiare l’altrui azienda, nell’ipotesi di storno di personale, si concreta con il passaggio dei dipendenti all’impresa concorrente e acquista rilievo in base all’importanza dei ruoli dagli stessi svolti nell’azienda. Di questo principio viene fatta corretta applicazione si viene dato conto della specifica funzionalità all’impresa del personale stornato e degli effetti distruttivi conseguiti allo storno.
Poiché il dolo e la colpa non sono elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all’art. 2598 c.c., anche in relazione al numero 3 di tale norma la qualificazione degli atti di concorrenza sleale deve essere compiuta in base ad un criterio obiettivo e l’illiceità non può ricollegarsi ad un autonomo elemento soggettivo, salva la volontarietà dei fatti contrari ai principi della concorrenza professionale. Pertanto, la contrarietà ai principi della correttezza professionale dello storno dei dipendenti risulta determinante al fine di accertare l’intenzione dell’agente o animus nocendi, nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell’imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà ogni volta che venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera distolti e assunti) sì da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito.
La consulenza tecnica, che di norma ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche. In applicazione di questo principio la Corte ha approvato l’operato dei giudici di merito che, per accertare il danno derivante da uno storno di dipendenti, piuttosto che acquisire al processo i documenti contabili utili per poi sottoporli alla valutazione tecnica del consulente, hanno ritenuto opportuno conferirgli l’incarico preventivo di procedere al loro immediato e diretto esame.

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