Corte di Cassazione, 5406, 12.06.1996
Quando si tratti di invenzioni di prodotto destinate per natura loro a materializzarsi in oggetti specifici aventi caratteristiche fisiche ben determinate il raffronto che è necessario compiere ai fini dell’accertamento della contraffazione concerne comparativamente i prodotti costruiti secondo l’insegnamento del brevetto e quelli mediante i quali si esplicherebbe la contraffazione. Ma quando invece l’accertamento della contraffazione verte su di una invenzione di metodo il raffronto deve avere ad oggetto il modo con il quale la regola dell’agire, predicata dall’invenzione, viene realizzata nell’attuazione di uno specifico processo industriale. Per la qual cosa può rivestire importanza anche l’esame degli strumenti materiali utilizzati in detto processo, ma a condizione che l’uso degli strumenti in questione sia espressione caratteristica ed univoca dello sfruttamento dell’idea inventiva da cui scaturisce il metodo brevettato. Cosicché decisivo, ai fini dell’accertamento della contraffazione, non è tanto che vi sia coincidenza tra gli strumenti di cui si serve il titolare del brevetto ed il preteso contraffattore, quanto piuttosto che da siffatta coincidenza si possa con certezza dedurre anche la corrispondenza dei metodi produttivi da essi rispettivamente realizzati con l’ausilio dei medesimi strumenti (in applicazione di questo principio la Suprema Corte, pronunciando dopo il giudizio di rinvio, ha approvato la sentenza con la quale la Corte d’appello aveva escluso la contraffazione del brevetto concernente l’analisi termica della composizione della ghisa avendo accertato che gli stampi prodotti e commercializzati dalla presunta contraffattrice, benché avessero caratteristiche corrispondenti a quelli necessari per la realizzazione del procedimento descritto nel brevetto stesso, potevano servire e venivano in concreto utilizzati anche per finalità ulteriori e diverse.