Tribunale di Mantova, 21.05.1996
Ove risulti che la natura e il tipo degli oggetti con riferimento ai quali è richiesta la descrizione in materia di brevetti industriali sono tali da renderli facilmente occultabili, deve ritenersi ammissibile il rilascio inaudita altera parte della suddetta misura in quanto la convocazione della controparte potrebbe effettivamente pregiudicare la attuazione del provvedimento (in conseguenza di ciò il giudice delegato ha emesso il suddetto provvedimento fissando al ricorrente un termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso alla controparte per la instaurazione della relativa causa di merito).