Giurisprudenza

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Tribunale di Roma, 04.08.2021

Jaguar Land Rover Ltd. c. INEOS Automotive Ltd.

Devono esser qualificati come “deboli”, in quanto dotati di debole capacità distintiva, marchi di forma concessi dall'U.I.B.M. che descrivono (riproducono) il più fedelmente possibile la forma esteriore di un precedente modello di automobile fuoristrada prodotta ininterrottamente dal titolare di detti marchi dal 1948 al 2016 e successivamente, dopo una breve interruzione, fabbricata e venduta da altre società del gruppo su ordinazione e previa personalizzazione (nella fattispecie il Tribunale ha accertato che nessun ordine era stato inviato dall'Italia).
Ai fini della dimostrazione di una “fortissima capacità distintiva” o “celebrità” del marchio di un'automobile fuoristrada sono del tutto inidonei gli indizi costituiti da esempi di merchandising del marchio come pure dalle collaborazioni con il mondo della moda o con dell'industria dei giocattoli.
La raffigurazione puramente descrittiva delle forme esteriori del “Defender Land Rover” in quanto segno distintivo “debole” è proteggibile soltanto con riferimento a quelle che sono le sue (presunte) caratteristiche distintive, non anche con riferimento al “tipo” dell'oggetto raffigurato. Il “tipo” è infatti suscettibile di libera utilizzazione, purché alle caratteristiche distintive del segno vengano apportate delle differenziazioni anche non particolarmente rilevanti.
Atteso che i marchi di forma di JLR, in quanto marchi deboli, non possono estendere il loro ambito di tutela fino a monopolizzare il “tipo” o l'“idea” dell'oggetto raffigurato (nella specie, il “tipo” o l'“idea” di forma dei vecchi modelli di fuoristrada), suscettibile di utilizzazione da parte di chiunque, la confondibilità della forma esterna del “Granadier” rispetto a quelle del “Defender”, non può basarsi sul solo fatto che essa evoca e si ispiri dichiaratamente all'idea stilistica del tipo dei vecchi modelli di fuoristrada. (Nella fattispecie, il Tribunale ha rilevato che la titolare dei marchi, pur avendo più volte genericamente richiamato le caratteristiche distintive della forma del “Defender”, non avrebbe specificamente indicato quali fossero le caratteristiche essenziali della forma, dotate di originalità rispetto a quelle dei vecchi modelli di fuoristrada, cui attribuire autonoma capacità distintiva).
In un settore particolarmente affollato come quello automobilistico, nonostante l'identità dei prodotti, ai fini della confondibilità deve riscontrarsi un elevato grado di somiglianza dei segni, mentre per escluderne la confondibilità sono sufficienti limitate, ma in ogni caso significative, differenziazioni nelle forme esterne.

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