Tribunale di Venezia, 15.07.2021
Ambrosini Marco c. Clean Express Technology di Codamuro Francesca.
È sintomo della contraffazione per equivalenti l'ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, avuto riguardo alle conoscenze medie del tecnico del settore. L'originalità della seconda soluzione esclude la configurabilità di una contraffazione per equivalenti, e può semmai costituire il presupposto di una autonoma invenzione, estranea all'ambito di estensione del primo trovato. Peraltro, al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore.