Giurisprudenza

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Tribunale di Milano, 14.06.2021

Biolitec Italia s.r.l., Biolitech Pharma Marketing Ltd c. Eufoton s.r.l. e c. Alma Lasers Italia s.r.l.

Se un'istanza di limitazione del brevetto che venga proposta al giudice nel corso della fase istruttoria del giudizio — più appropriatamente durante lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, ma anche subito dopo il deposito della relazione del CTU — deve essere doverosamente esaminata, tuttavia tale iniziativa del titolare del brevetto non può essere esercitata in maniera tale da produrre ingiustificabili prolungamenti del processo ad istruttoria già formalmente (o implicitamente) dichiarata chiusa con il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Il deposito dell'istanza al giudice di riformulazione delle rivendicazioni del brevetto ex art. 79 c.p.i. comporta che il giudizio di validità debba essere circoscritto alla riformulazione stessa. Invero, l'esercizio del potere sostanziale di “riformulare le rivendicazioni”, nel corso del giudizio di nullità, comporta la nullità parziale del brevetto.

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