Tribunale di Venezia, 1267/2015, 13.02.2015
La speciale tutela autoriale delle opere del disegno industriale di cui all’art. 2 n. 10 l. 633/1941 ha per oggetto lo stesso tipo di creazioni in astratto proteggibili come disegno o modello. Il carattere creativo ex art. 2, n. 10, L 633j 1941 deve sussistere in assoluto, dal punto di vista merceologico, storico e geografico, a differenza della novità e del carattere individuale richiesti per la tutela come disegno o modello, i quali devono invece sussistere con riguardo al prodotto di volta in volta considerato e nei limiti di ciò che è ragionevolmente conoscibile da parte degli ambienti specializzati operanti nell’Unione Europea. Il valore artistico ex art. 2, n. 10, 1. 633/1941 non viene meno nell’ipotesi di produzione industriale in serie o di un’ampia diffusione del prodotto nel mercato. Il valore artistico ex art, 2, n. 10,1. 633/1941 non implica che l'opera del disegno industriale debba avere un autonomo valore rispetto ad un distinto circuito commer¬ciale delle opere d’arte. Il valore artistico ex art. 2, n. 10, l. 633/1941 serve ad evitare uno svuotamento di fatto dell'istituto del disegno o modello e, al contempo, a contenere l’effetto monopolistico di una protezione autoriale, che incide sulla produzione industriale di oggetti d'uso; esso va pertanto riconosciuto solo alle opere del disegno industriale idonee a costituire un punto di riferimento nel panorama culturale del design. L'accertamento del valore artistico ex art. 2, n. 10, l. 633/1941 può fondarsi su elementi indiziari, idonei a provare un riconoscimento collettivo del valore dell'opera, quali in particolare l’inclusione nelle collezioni di musei di design e di arte contem¬poranea o il conseguimento di premi di design; come anche, in caso di dubbio, sul parere di esperti della materia (designer, curatori di mostre, studiosi del disegno industriale), che può formarsi ed essere acquisito al giudizio anche come perizia di parte e c.t.u.