Giurisprudenza

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Cassazione civile Sez I, 3340/2015, 19.02.2015

Non costituisce plagio parziale di un testo la riproduzione, pur pressoché letterale, di un frammento dello stesso, nella specie due versi di una canzone, in un più ampio testo successivo, sempre che il giudice abbia accertato che quel frammento - nel nuovo contesto poetico-letterario in cui è stato inserito, abbia assunto un nuovo significato poetico-letterario, diverso da quello originario, con conseguente scarto semantico tra i due testi (la s.e. ha così confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la canzone "prendi questa mano Zingara", di F. De Gregori, costituisca plagio parziale di quella anteriore altrui "Zingara").

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