Cassazione civile Sez I, 2828/2015, 12.02.2015
In tema di protezione dell'indicazione geografica di provenienza, il nome di un dato luogo, di cui sia originario un determinato bene, prodotto nella relativa area e le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche siano attribuibili all'origine geografica, è tutelato sempreché la suddetta indicazione geografica sia registrata ai sensi del regolamento CEE 14 luglio 1992, n. 2081, come modificato dal regolamento CE 1.1 marzo 1997, n. 535, senza che rilevi, in senso diverso, il disposto di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, applicabile ratione temporis, che - come interpretato dalla Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2014, n. C-35/13 - non esorbita dall'ambito considerato dalla disciplina comunitaria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito, pur in assenza di registrazione dell'indicazione geografica, aveva riconosciuto un'ipotesi di concorrenza sleale ritenendo che il salame "Felino", prodotto a Cremona, violasse il diritto di denominazione d'origine del territorio della provincia di Parma, nel quale è collocato il Comune di Felino, attesa la reputazione derivante dal luogo).