Tribunale di Roma, 17.07.2014
- La tutela del diritto all'immagine di cui all'art. 10 c.c. ed all'art. 96, L. n. 633/1941, ha per oggetto non già unicamente l'immagine intesa nel suo mero aspetto fisico, ma anche quella intesa quale complesso di attributi e caratteri che contraddistinguono un certo soggetto, quali peculiarità, prerogative o caratteristiche evocative dello stesso, come la voce e il timbro vocale, la firma, l'utilizzazione dell'immagine di un sosia o di una "maschera scenica" (cioè, attraverso l'interpretazione di un attore), l'impiego del disegno caricaturale, nonché la riproduzione di accessori tipici del look caratterizzanti il personaggio celebre.
- L'interesse alla conoscenza della vita e dell'attività artistica di un personaggio celebre permette alla notorietà del personaggio cui è connesso di esplicare i suoi effetti scriminanti sulla riproduzione non autorizzata dell'immagine della persona nota, con conseguente compressione del diritto alla propria immagine in virtù del (ritenuto) superiore interesse pubblico all'informazione e delimitazione del c.d. "right of publicity" ossia del diritto della persona celebre allo sfruttamento economico dei simboli significativi (in primis, nome e immagine) della propria notorietà in relazione al notevole richiamo per il pubblico dei consumatori che gli stessi presentano e al conseguente loro valore pubblicitario. In applicazione del principio espresso dalla massima il Tribunale ha ritenuto che la divulgazione dell'immagine del personaggio celebre in questione, laddove non arrechi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta, non vìola il diritto all'immagine di cui agli artt. 10 c.c. e 96, L. n. 633/1941.