Tribunale Ordinario di Bologna, 2987/2012, 20.06.2014
BENELLI Q.J. SRL contro BENELLI SRL.
Il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, definitivamente pronunciando nella causa avente R.G. n. 2987/2012 come introdotta con atto di citazione notificato in data 22.02.2012 da Benelli Q.J. s.r.l. in danno della Benelli s.r.l., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, cosi dispone:
1. in accoglimento delle domande attrici:
- accerta e dichiara che l'uso dei marchi "Benelli" (registrati ai nr. 945960, nr. 0001234065, nr. 00683479) da parte della convenuta Benelli s.r.l. per la commercializzazione, e promozione di moto d'acqua, costituisce contraffazione dei marchi della società attrice, nonché attività di concorrenza sleale;
- accerta e dichiara che l'utilizzo come denominazione e ragione sociale, insegna, dominio aziendale da parte di Benelli s.r.l. dei marchi Benelli costuisce violazione del diritto all'unitarietà del segno distintivo "Benelli" ex art. 22 C.P.I.,
- inibisce alla convenuta Benelli s.r.l. l'uso dei marchi Benelli in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo per la commercializzazione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promoszione di moto d'acqua, con presidio di € 1.000,00 per ogni inosservanza giornaliera alle statuizioni della presente sentenza;
- inibisce alla convenuta Benelli s.r.l., ogni ulteriore compimento degli atti di concorrenza sleale;
- ordina alla Benelli s.r.l. il ritiro dal commercio e la distruzione di tutto il materiale utilizzato per la commercilaizazzione, l'offerta in vendita, la diffusione e la promozione di moto d'acqua "watercrafts" con il segno "Benelli" e i marchi "Benelli";
- ordina ai sensi dell'art. 120 c.p.c. la pubblicazione della presente sentenza, limitatamente al dispositivo, su due quotidiani nazionali, La Repubblica e Il Corriere della sera, nonché sulle riviste di settore "Motociclismo" e "Motosprint", per due giorni/numeri consecutivi a caratteri doppi rispetto al normale, il tutto a spese della convenuta.
2. rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla società B-Design s.r.l. in liquidazione, già Benelli s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto;
3. condanna la società convenuta all'integrale rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 450,00 per spese ed € 15.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a.;
4. la sentenza è munita di formula per legge.