Tribunale di Milano, 48903/2014, 12.09.2014
Il 15 ottobre 2014 è stata pubblicata la sentenza con la quale il Tribunale di Milano si è pronunciato - nel procedimento cautelare d’appello - sulla questione del diritto alla raccolta e alla distribuzione dei diritti di autore in Italia da parte della startup Soundreef, dichiarando “Non sembra possibile affermare che la musica gestita da Soundreef in Italia, in centri commerciali e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione della SIAE”.
Nella decisione si legge:
“Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall'art. 180 L. aut. Né sembra infatti potersi affermare che la musica (…gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all'intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.”
Soundreef è stata fondata a Londra da due italiani, Davide D'Atri e Francesco Danieli, con lo scopo di gestire i diritti di diffusione della musica nei centri commerciali e aree simili. Attualmente conta oltre 30.000 artisti di tutto il mondo. Amministra sia i diritti di pubblicazione (diritti sul copyright e sulle composizioni) sia i diritti sulle registrazioni master (diritti connessi e affini) per le aziende che utilizzano musica di sottofondo. Ripartisce le royalty in base al reale numero di passaggi delle canzoni (e non su base statistica); il calcolo delle royalty è digitale e accessibile direttamente da ogni artista e di ciò fa il suo punto di forza.
La causa in questione è partita all’inizio dell’anno quando una cantautrice e la radio Ros & Ros, specializzata nella creazione di playlist per i centri commerciali, hanno chiesto al tribunale di bloccare l'attività di Soundreef, sostendendo che l'articolo 180 della normativa sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), attribuisce alla SIAE un mandato esclusivo per la gestione dei diritti. L'articolo così stabilisce nel primo comma: “L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.
Il Tribunale di Milano ha invece escluso nella fattispecie la possibilità di addebitare a Soundreef qualsivoglia “comportamento scorretto” che “per le modalità attuative, per la violazione della legge o delle regole nazionali” sia idoneo a provocare a terzi un danno ingiusto.
La pronuncia del Tribunale potrebbe segnare l'inizio di una guerra tra i distributori storici, il cui monopolio viene così messo in crisi, ed i nuovi distributori indipendenti.
I Giudici, inoltre, hanno aggiunto che, dal momento che Soundreef è una collecting society inglese,“non può dirsi che ricorra un obbligo per le collecting society europee di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Questa ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo”.
Sembrerebbe, quindi, che la Soundreef abbia vinto in fase cautelare in quanto società inglese. Lo stesso fondatore Davide D'Atri ha infatti dichiarato: “Siamo stati tutelati in quanto inglesi, se avessimo avuto sede commerciale in Italia sarebbe stato più difficile spuntarla.”