Giurisprudenza

Giurisprudenza

Tribunale di Torino, 15.02.1996

Quando viene proposta una domanda di accertamento negativo della brevettabilità del trovato e nelle more del giudizio sia intervenuta una decisione negativa dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in ordine alla concessione del brevetto, il giudizio, non avendo più come oggetto diretto un brevetto per invenzione industriale, è procedibile anche se una copia dell’atto introduttivo non sia stata comunicata ai sensi dell’art. 80, legge invenzioni.
In causa di accertamento negativo della brevettabilità di un trovato, cessata la materia del contendere a causa del rifiuto dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di concedere il brevetto, si ha la virtuale soccombenza dei convenuti che anteriormente propugnavano sia stragiudizialmente sia in giudizio la brevettabilità del loro ritrovato, se mediante consulenza tecnica d’ufficio sia stato accertato che il trovato non era brevettabile per difetto di novità intrinseca, essendo costituito da un procedimento, specifica applicazione a sua volta di un procedimento generale già all’epoca ben conosciuto in materia di editoria elettronica.
Sussiste l’interesse ex art. 100, codice procedura civile, a proporre domanda di accertamento del proprio diritto di continuare la commercializzazione di determinati prodotti in presenza di un formale divieto intimato per iscritto da parte dei convenuti.
Quando un procedimento non è suscettibile di essere brevettato come invenzione industriale perché costituente mera applicazione ad uno specifico problema di strumenti e procedimenti all’epoca già ben conosciuti ai tecnici del settore, l’accertamento della precedenza temporale nell’applicazione medesima del procedimento in questione appare circostanza giuridicamente del tutto irrilevante, rispetto alla quale non sussiste l’interesse ad agire ex art. 100, codice procedura civile, dato che tale interesse è configurabile solo allorché l’esercizio dell’azione miri ad ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile non conseguibile altrimenti che con l’intervento del giudice.
Non costituisce atto di concorrenza sleale l’attribuzione a se stessi della paternità di una invenzione, per giunta risultata non brevettabile, perché tale attribuzione, se presa in considerazione indipendentemente dalla diffida alla commercializzazione, non è neppure configurabile come atto di concorrenza.
Una diffida a rilevanza meramente interna, e cioè circoscritta al rapporto fra i due imprenditori concorrenti senza coinvolgimento di alcun altro soggetto estraneo, può, ricorrendo certe condizioni, provocare comunque conseguenze negative giuridicamente rilevanti e quindi può in astratto integrare comportamento contrario ai doveri della correttezza professionale, fermo restando, anche in questa prospettiva, che è necessario valutare secondo criteri di prudenza e ragionevolezza se la sussistenza del diritto posto a fondamento della diffida poteva essere ipotizzata secondo un giudizio ex ante e se sussiste la prova dell’obbiettiva attitudine della diffida ad incidere sul comportamento operativo dell’imprenditore diffidato.

IP CODE APPS

EU IP Codes 2.0 è la nuova versione della prima applicazione per consultare tutte le normative europee ed italiane sulla proprietà intellettuale da un'unica app.

PARTNERS

Global IP titles management & business services

Digital brand management & internet services

CONNECT WITH US

Follow us

DESK UFFICIALE TRIVENETO

Camera di Commercio Italo - Brasiliana | Câmara de Comércio Ítalo - Brasileira

Brevetto Unitario
Scarica la nostra guida!