Tribunale di Bologna, R.G. 254/2006, 23.01.2006
La fattispecie della concorrenza sleale può ricorrere in presenza di soggetti che pur con dimensioni e fatturati differenti, operino nello stesso settore e con il medesimo mercato di sbocco. Configura atto di concorrenza sleale ex ari. 2598 c.c. la riproposizione alla clientela finale di affermazioni lesive della reputazione dello stesso e la messa in opera di pressioni volte allo sviamento di clientela a danno del concorrente denigrato. Pur in assenza di prova del nesso causale tra la diminuzione del fatturato del soggetto denigrato e comportamento sleale del concorrente è possibile riconoscere in via equitativa un risarcimento del danno a favore del primo considerando che la giurisprudenza prevalente ritiene tutti i risvolti del pregiudizio, inclusa la frustrazione di aspettative del soggetto conseguenti alla lesione della reputazione, che comprime le possibilità di affermazione dell'imprenditore e menoma l'attitudine ai rapporti interpersonali, collegati sempre alla componente patrimoniale del danno. La valutazione del danno deve avvenire in via equitativa.