Corte di Cassazione, 1285, 24.01.2006
Quando non è prevista, in un contratto di lavoro subordinato, una specifica retribuzione a compenso dell'attività inventiva, l'invenzione fatta dal dipendente durante lo svolgimento delle sue mansioni, sì configura come invenzione di azienda e non come invenzione di servizio (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi il capo della sentenza di merito che, alla stregua del principio sopra riportato e sul presupposto che l'onere della prova incombe sul datore di lavoro, ha escluso la configurabilità dell'invenzione di servizio a fronte della sola documentazione che i lavoratori inventori godevano di un trattaménto retributivo superiore a quello minimo contrattuale, non esplicitamente qualificato come corrispettivo dell'attività inventiva). Sussistono i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio per la determinazione dell'equo premio per le invenzioni di azienda in pendenza del giudizio di nullità del brevetto, atteso che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'equo premio può cessare solo con l'accertamento giudiziale, con efficacia di giudicato, della nullità in oggetto.