Tribunale di Venezia, 23.01.2006
(D.leg. 10 febbraio 2005 n. 30, art. 13, 17, 20).
I marchi internazionali costituiti dalla parola «Olympic», ovvero che la ricomprendono, anche unitamente al simbolo olimpico, formato dai cinque cerchi intrecciati, sono validi, in quanto dotati di capacità distintiva, perché evocano il «movimento» e lo «spirito» olimpico, e si identificano anzi con i giochi olimpici, sicché sono forti e di altissima rinomanza (alla stregua di tale principio il tribunale ha rigettato la domanda delle società che, riproducendo su proprie magliette la parola «Olympic», aveva chiesto dichiararsi la nullità dei marchi surrichiamati e accertarsi il carattere non contraffattorio dei propri prodotti.