Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-453/99, 20.09.2001
Una parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza,
ai sensi dell’art. 81 Ce, può dedurre la violazione di tale norma
al fine di ottenere una tutela giurisdizionale nei confronti della controparte.
L’art. 81 Ce osta ad una norma di diritto nazionale che vieti a chi è parte
di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza di
chiedere il risarcimento del danno causato dall’esecuzione del contratto
per il semplice fatto che il richiedente è parte di quest’ultimo.
Il diritto comunitario non osta ad una norma di diritto nazionale che neghi a
chi è parte di un contratto idoneo a restringere o falsare il gioco della
concorrenza il diritto di fondarsi sui propri atti illeciti per ottenere il risarcimento
del danno, qualora sia accertato che il richiedente ha una responsabilità significativa
nella distorsione della concorrenza.