Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-383/99, 20.09.2001
Un sintagma, se pur incontestabilmente si richiami alla funzione presumibilmente svolta dal prodotto, è validamente registrabile come marchio comunitario dato che: a) l'eventuale carattere descrittivo deve essere constatato non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente ma anche per l'insieme che essi compongono, e b) ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma rispetto alla terminologia impiegata nel linguaggio corrente nella categoria interessata dai consumatori per designare il prodotto o il servizio o le loro caratteristiche essenziali, è atto a conferire al sintagma stesso il carattere distintivo (in applicazione di questo principio la Corte di Giustizia ha annullato la sentenza con la quale il Tribunale Comunitario di primo grado ha ritenuto non registrabile il sintagma "Baby dry" come marchio di pannolini per bambini).