Giurisprudenza

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Tribunale di Monza, 26.05.2001

II procedimento arbitrale previsto dall'art. 15 delle Regole di Naming 6 irrituale in sintonia con la definizione in tal senso contenuta nelle stesse regole atteso che, nonostante l'utilizzo diffuso di espressioni linguistiche tipiche dell'attività giurisdizionale, dirimente risulta la previsione di poteri cautelari in capo al Collegio arbitrale in pendenza della procedura (art. 15.5), dato che tale potestà è preclusa nell'arbitrato rituale dall'art. 818 c.p.c. Conseguentemente il modulo di soluzione pattizia della controversia scelto dalle parti è compatibile con l'eventuale insorgere di esigenze di urgenza abilitando il collegio decidente a porre in essere decisioni interinali e provvisorie sempre basate sul consenso preventivo delle parti ed aventi natura ed efficacia contrattuali, essendo la inesecutività con i mezzi giurisdizionali dei provvedimenti in questione supplita in tal caso dalla competenza ad attuarli in capo ad un soggetto terzo inter partes (la R.A. che garantisce l'ottemperanza spontanea).
A differenza di quel che avviene nel caso del giudizio avanti il Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria che, essendo espressione dell'autonomia negoziale non preclude la tutela ordinaria avanti al giudice sulla base della disciplina della proprietà industriale e della concorrenza sleale, il Collegio arbitrale previsto dalle regole di Naming decide secondo equità sulla base delle norme dell'ordinamento italiano (art. 15.6). Conseguentemente la tutela cautelare avanti al giudice ordinario è sospesa dato che, con il compromesso in arbitrato irrituale. le parti rinunziano alla tutela giurisdizionale almeno fintantoché non sopravvenga la pronuncia arbitrale, a meno che non si preferisca ipotizzare un "rinvio" della tutela giurisdizionale a dopo la pronuncia del lodo anziché una vera e propria "rinunzia", fermo restando che entrambe le configurazioni teoriche conducono a sancire la carenza attuale dell'interesse ad agire da parte dell'attore tanto nella causa di merito quanto in quella cautelare attivata ante causam.
In presenza di patto per arbitrato irrituale le parti possono invocare la tutela cautelare solo prospettando, in funzione del futuro giudizio di merito, la caducazione del medesimo patto per motivate ipotesi di risoluzione.
Se non può certamente negarsi la legittimazione della titolare straniera del marchio ad agire in sede ordinaria per reprimere la lesione della privativa, nessun periculum in mora sussiste nei confronti della stessa se essa non esercita alcuna attività in Italia operando quivi la controllata italiana a meno che possa ritenersi l'esistenza di un rapporto tale per cui il danno subito dalla società italiana si ripercuota immediatamente sulla controllante.
Difetta l'affinità fra i servizi veicolati dai due segni distintivi, sicché alcun pericolo confusorio è prospettabile, se la ricorrente gestisce un servizio di intermediazione nella ricerca e nell'offerta di lavoro mentre il sito gestito dalla resistente e esclusivamente dedicato alla ricerca di titoli letterari inerenti al settore della fantascienza.

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