Le invenzioni dei collaboratori
11 luglio 2000Le imprese italiane che hanno succursali, o aziende collegate, in nazioni del Nord Europa, quali Germania, Olanda, Austria o Svezia, si trovano alle volte in difficoltà quando, in presenza di un'invenzione posta in essere da un collaboratore, viene loro chiesto di riconoscere non solo il diritto di citare detto collaboratore come inventore, ma anche un compenso specifico a detto collaboratore.
In Italia, anche se gli specifici diritti degli inventori (diritto ad essere citato come inventore e diritto al compenso) effettivamente sussistono, essi non sono ancora conosciuti compiutamente da detti inventori in relazione all'attività inventiva da essi svolta a favore dell'impresa; nei paesi del Nord Europa i collaboratori sono, invece, normalmente più edotti dei loro diritti e le imprese sanno che devono misurarsi con detti. Da notare, ad esempio, che in Germania vi è una legge specifica e dettagliata che regolamenta tutti gli aspetti del problema.
Sulla base di quanto sopra, è opportuno che, chi opera nei paesi del Nord Europa, sia specificatamente aggiornato su queste norme che possono creare problemi non indifferenti.
E' altresì opportuno che le imprese, ove possibile, pongano in essere, anzitempo, precisi accordi con i collaboratori al fine di evitare spiacevoli sorprese anche verso il personale operante in Italia e per operare in un regime di chiarezza reciproca.