I marchi nei servizi di vendita
12 aprile 2000Con la presente informiamo i lettori in merito agli sviluppi che si sono concretizzati relativamente ai marchi che contraddistinguono i servizi di vendita al dettaglio.
La prassi precedente non prevedeva la possibilità di depositare dei marchi che contraddistinguessero il solo servizio di vendita; per tutelare comunque i marchi in questione veniva utilizzato l'artifizio di depositarli per tutte le classi dei prodotti che venivano venduti. Alcuni Stati esteri, quali ad esempio USA, Australia, ed anche il Sud Africa, prevedevano tale possibilità inserendo i marchi in questione nella classe dei servizi 35.
Recentemente la Seconda Commissione dei Ricorsi dell'Ufficio Comunitario dei Marchi ha emesso una decisione in base alla quale è stata ritenuta valida la registrazione di un marchio comunitario, richiesto specificatamente per i servizi di vendita, a patto che venga specificatamente dichiarato di quali servizi di vendita si tratta e che venga richiesta la classe 35.
E' evidente che qualora il richiedente del marchio, oltre alla vendita di prodotti di terzi, venda anche prodotti propri è necessario che il marchio venga depositato anche nelle classi di detti prodotti specifici.
Quanto sopra indicato fa ragionevolmente ritenere che la decisione dell'Ufficio Comunitario imporrà alle varie amministrazioni nazionali europee di adeguarsi a questa nuova prassi; ciò permetterà a coloro che si occupano della sola vendita di depositare i propri marchi in una sola classe, limitando di gran lunga la spesa per la protezione.