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La proprietà intellettuale dopo la Brexit: la presa di posizione della Commissione Europea

Pubblicata una Position Paper come punto di partenza per i prossimi negoziati 20 settembre 2017

Il 6 settembre 2017 la Commissione Europea ha pubblicato la sua Position Paper in tema di diritti di proprietà intellettuale, determinando alcuni importanti principi che guideranno la posizione dell'Unione Europea nei negoziati di recesso della Gran Bretagna dall’UE, prevista per la fine di marzo 2019.

Lo scopo specifico di questo documento è quello di "dare certezza ai titolari di diritti e a coloro i quali saranno in procinto di acquisire diritti al momento del recesso".

Brexit

In particolare, nella sua presa di posizione, la Commissione Europea ha dichiarato che alla data del recesso del Regno Unito dall'UE:

  1. i diritti di PI già concessi in Unione Europea dovrebbero essere riconosciuti sia a livello di proteggibilità che di azionabilità dal Regno Unito introducendo, ove necessario, una specifica legislazione nazionale comparabile con la normativa UE (per quanto riguarda, infatti, le indicazioni geografiche, la protezione delle denominazioni di origine e le altre forme di protezione dei prodotti agricoli - quali Specialità Tradizionali Garantite e designazioni di origine dei vini - il Regno Unito non dispone attualmente di una legislazione nazionale). In particolare, il titolare di diritti di proprietà intellettuale dovrà essere riconosciuto automaticamente in territorio britannico quale titolare di un diritto paragonabile al diritto previsto dalla normativa UE. Inoltre, secondo la Commissione Europea, tale attuazione dovrebbe includere la determinazione delle date di rinnovo, il rispetto dei principi di priorità e di anzianità e l'adeguamento delle norme di "utilizzo effettivo" e della "notorietà". Sul punto si segnala inoltre come la Position Paper affermi che tali implementazioni non dovrebbero comportare spese per il titolare dei considerati diritti, contenendo al minimo qualsiasi onere amministrativo;
  2. le domande di diritti di PI in Unione Europea ancora pendenti non andrebbero perse, considerando che al richiedente sarebbe riconosciuto il diritto di mantenere la data di priorità dell'originale domanda in UE nel momento in cui richieda un diritto equivalente a livello britannico a seguito della Brexit. Da notare che, a differenza dei diritti già concessi alla data di recesso, non vi è alcuna proposta in merito ad un trasferimento automatico delle domande pendenti. Pertanto, secondo dette linee guida, potrebbe essere richiesta una domanda separata nel Regno Unito;
  3. per le richieste di Certificati di Protezione Complementare e di estensione della loro durata presentate prima della data di recesso davanti ad un'autorità britannica, il richiedente  dovrebbe continuare ad avere diritto ad ottenere nel Regno Unito tale Certificato di Protezione Complementare o tale estensione. Qualsivoglia certificato o estensione così concessi dovranno in particolare garantire una protezione equivalente a quella prevista dalla normativa UE;
  4. i diritti IP dell'Unione Europea già esauriti rimangono esauriti sia nell'UE che nel Regno Unito.

Sebbene molte questioni debbano essere ancora affrontate e attendendo una presa di posizione anche da parte del governo d'Oltremanica, questa Position Paper della Commissione Europea rappresenta un buon punto di partenza per i prossimi negoziati in relazione all'IP nel contesto della Brexit.

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