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EPO vs. software

10 giugno 2010

La Camera dei Ricorsi Allargata dell'EPO, con la decisione G 3/08 del 12.05.2010, ha ritenuto inammissibili i quattro quesiti posti dal presidente dell'EPO nell'ottobre del 2008 in materia di brevettabilità del software nella Convenzione sul Brevetto Europeo.
In particolare, si indica che recenti decisioni (T 1173/97, IBM (OJ EPO 1999, 609) e T 424/03, Microsoft del 24.02.2006) esprimono posizioni differenti in materia di brevettazione del software, tuttavia si afferma anche che ciò è da considerarsi come una naturale evoluzione nella materia, tenendo conto che, in nuovi campi legali o tecnici, non sempre la giurisprudenza di sviluppa in modo lineare e che gli approcci precedenti possono essere abbandonati o modificati.

Di conseguenza, tali decisioni non sono in conflitto sulla questione di esclusione dalla brevettabilità del software espressa dall'art. 52(2) EPC, bensì un legittimo progredire della legge brevetti e quindi i quesiti sottoposti sono inammissibili. Nella pratica, nessuna decisione è stata presa, in questo modo confermando l'approccio fino ad ora adottato dall'EPO alle questioni di brevettabilità dei programmi per computer.

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