Il Trattato di Cooperazione di Brevetti, o PCT, tende ad unificare la procedura di deposito di una domanda di brevetto e prevede la possibilità di effettuare un solo deposito (domanda internazionale) coprente un certo numero di Stati. Di fatto la procedura PCT è una procedura “di ritardo”, cioè una procedura che permette di ritardare, per un tempo massimo definito che si estende oltre i dodici mesi previsti dalla Convenzione di Parigi, il momento in cui si deve decidere ove effettivamente far valere il titolo di brevetto. Questa procedura non è sempre percorribile, infatti, in ambienti tecnici ove la contraffazione interviene entro tempi brevi, la procedura PCT, spostando nel tempo la concessione del brevetto, non è consigliabile. Il Trattato PCT abilita qualsiasi persona fisica e giuridica degli Stati aderenti alla Convenzione stessa, a depositare una domanda internazionale.
Gli Stati contraenti sono:
in Africa:
Algeria, Angola, Benin, Botzwana, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Equatoriale, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica Centro-Africana,
Ruanda, Sao Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe;
nelle Americhe:
Antigua e Barbuda, Barbados, Belize, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras,
Messico, Nicaragua, Panamá, Perù, Saint Kitts e Nevis, Panama, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Stati Uniti d’America, Trinidad e Tobago;
in Asia e nel Pacifico:
Arabia Saudita, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Cina, Repubblica di Corea, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Repubblica Dominicana,
Giappone, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Kazakistan, Kyrghizistan, Kuwait, India, Indonesia, Iran, Israele, Malesia, Mongolia, Nuova Zelanda, Oman, Papua Nuova
Guinea, Quatar, Repubblica Democratica del Laos, Singapore, Siria, Sri-Lanka, Tailandia, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, Vietnam;
in Europa:
Albania, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione di Russia, Finlandia, Francia,
Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Gran Bretagna, Serbia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.
È possibile combinare il sistema PCT con il sistema del Brevetto, Europeo essendo il PCT e la Convenzione per il Brevetto Europeo compatibili tra loro.
È anche possibile effettuare una designazione di “brevetti regionali”, cioè validi in un gruppo di Stati.
Attualmente le Organizzazioni Regionali sono:
Il procedimento di ottenimento di un attestato di brevetto, a mezzo procedura PCT, si divide in due fasi.
La prima fase, o fase internazionale, è composta da:
È stata prevista la possibilità (è da valutarne caso per caso la convenienza), entro il termine massimo (ovvero tra i due termini di scadenza quello che scade più tardi) di 3 mesi dall’emissione del rapporto di ricerca internazionale o 22 mesi dalla data di priorità (o dalla data di deposito nel caso non sia stata rivendicata una priorità), di richiedere l’emissione di un Rapporto Internazionale d’Esame Preliminare (International Preliminary Examination Report - IPER). Detto Rapporto fornisce un’indicazione, non vincolante, sulla rispondenza del trovato ai requisiti richiesti di: novità, attività inventiva ed applicabilità industriale.
Richiedendo tale Rapporto il precedente parere, non vincolante ed emesso con il rapporto di ricerca internazionale, può essere messo in discussione e, a seguito del contraddittorio con l’Esaminatore, è anche possibile modificare il testo per chiarirne gli aspetti inventivi, arrivando all’emissione di un Rapporto d’Esame differente e, se del caso, più favorevole al richiedente che ha avuto la possibilità di spiegare meglio la propria posizione.
Al termine della fase internazionale, ha inizio la seconda fase. In tale fase, il richiedente deve provvedere a pagare le tasse prescritte ed a fornire le traduzioni richieste dai singoli Stati contraenti (o Organizzazioni Regionali) come scelti e confermati.
Dovrà poi sostenere l’eventuale esame quanto al merito nei singoli Stati (o Organizzazioni Regionali), ove ciò è previsto. Alla fine, nei singoli Stati confermati (o Organizzazioni Regionali), l’attestato di brevetto potrà essere concesso o negato.
I Rapporti emessi (IPRP e/o IPER) dall’Ente incaricato, pur non essendo vincolanti, possono influenzare tale successivo esame di merito che verrà effettuato nei vari Stati una volta avviata la fase nazionale, portando, se positivo, ad una concessione più rapida e meno costosa dell’attestato di brevetto.