Tribunale di Milano, Sez. XIV Civile, 17.03.2023
BITICINO S.p.a. c. 4B0X S.r.l.
“Secondo la Corte di Giustizia, la circostanza che un modello generi un effetto estetico, che deriva dalla sensazione intrinsecamente e meramente soggettiva della bellezza percepita dall'osservatore e che dunque di per sé non avrebbe l'effetto di caratterizzare l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività, non consente di ritenere per tale unico motivo che tale modello costituisca anche una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore e che soddisfa, pertanto, l'esigenza di originalità.”
“La Corte di Giustizia sembrerebbe aver escluso che per le opere del disegno industriale possa valere un requisito alternativo o aggiuntivo rispetto a quello generale del carattere creativo o dell'originalità, nei termini da essa richiamati, manifestando invece la necessità di una definizione unitaria del concetto di opera protetta.' Ciò determinerebbe la conseguenza della improponibilità di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli innanzi individuati, quale, a esempio, per la tutela del design industriale il presupposto del “valore artistico” previsto dal n. 10 dell'art. 2 L.A.”
“Si ritiene che la giurisprudenza interna (cfr. Cass. 23291/2015) possa comunque orientare l'interprete nella ricerca del presupposto di originalità come indicato dalla Corte europea ancorché gli indici individuati in tale giurisprudenza siano stati elaborati per dare fondamento al presupposto del “valore artistico”. In effetti la loro riscontrata presenza nelle singole fattispecie può rappresentare a maggior ragione un efficace riscontro anche del più ampio carattere di originalità che dovrebbe costituire il contenuto di una nozione (unica) dell'opera tutelata dal diritto d'autore.”
“In particolare, la qualità tecnica di realizzazione e la gradevolezza estetica dei prodotti sono elementi che non incidono sulla qualificazione del prodotto quale opera del design, in quanto espressione, da un lato, delle modalità tecniche nella realizzazione del prodotto, dall'altro, del giudizio soggettivo circa l'apprezzamento estetico dell'oggetto, e non della creatività dell'autore.”