Giurisprudenza

Giurisprudenza

Tribunale di Brescia, 15.01.2024

Barilla G., R. Fratelli S.p.a. c. Tedesco S.r.l., Sapori Artigianali S.r.l.

Se per i marchi registrati vale la presunzione di validità (comunque superabile mediante prova dell'invalidità), per i marchi di fatto è onere della parte che ne invoca la tutela allegare specificamente e dimostrare la validità del segno, specificando in che cosa risieda il suo carattere distintivo e quali siano i tratti di novità e di originalità.
Elementi indiziari del carattere distintivo della forma del prodotto (nel caso di specie: biscotti), acquisito come secondary meaning presso il pubblico dei consumatori, possono essere tratti da indagini demoscopiche, sempre che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata, mentre non valgono a dimostrare la capacità distintiva indagini di mercato che non presentano alcun dato specifico circa la consapevolezza, da parte del pubblico, della provenienza dei presunti marchi di forma dall'impresa che li produce e commercializza.
La presenza sul mercato di prodotti (nel caso di specie: biscotti) aventi forme del tutto analoghe a quelle per le quali viene invocata tutela è un dato di per sé neutro ai fini della volgarizzazione del marchio, in quanto è astrattamente interpretabile anche in termini di sussistenza di una pluralità di illeciti contraffattori ad opera di soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati nel procedimento.
Sussiste il periculum in mora quando la violazione è suscettibile di arrecare un pregiudizio alla titolare del marchio in termini di svilimento dello stesso, in particolare laddove si consideri che i prodotti oggetto della contraffazione sono venduti a prezzi inferiori. Tale pregiudizio, suscettibile di assumere portata maggiore nelle more del giudizio di cognizione piena, non è adeguatamente ristorabile per equivalente.
La sussistenza del periculum in mora non è esclusa dall'inerzia protratta della titolare del marchio nell esercizio giudiziale delle sue ragioni nei confronti del concorrente, né dalla prolungata coesistenza sul mercato dei prodotti delle rispettive imprese, essendo dirimente in proposito l'imminenza del pericolo insita nell'attualità della produzione e commercio in violazione delle privative registrate.
La concorrenza sleale per imitazione servile non è integrata quando le confezioni dei rispettivi prodotti (nel caso di specie: biscotti) non sono confondibili, presentando marchi denominativi e figurativi radicalmente differenti che, al netto di isolate comunanze di dettaglio, non condividono né il nucleo concettuale, né alcun aspetto fonetico, né stilistico o grafico significativo.
La concorrenza sleale per agganciamento parassitario si realizza mediante l'utilizzo di un packaging che, sotto il profilo estetico, è del tutto simile rispetto a quello stilizzato dalla ricorrente per i prodotti omologhi (combinazione di forma e ingredienti ), maggiormente noti, e quindi idonea ad evocare il ricordo dell'immagine della confezione e del prodotto a marchio altrui.

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