Tribunale di Venezia, 20.08.2015
La coincidenza tra un nome e un marchio non consente al titolare del marchio di impedire al portatore del nome di impiegare tale nome nell’attività economica, specie se la sua spendita è finalizzata a fornire un’informazione in ordine al/ai soggetti che quell’attività svolgono, in via diretta o in via indiretta, ed al patrimonio di esperienza, personale e familiare, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza professionale. Va escluso che il pericolo dì confusione dell'uso del marchio altrui lo renda a priori contrario ai principi della correttezza professionale. La circostanza che l’uso del nome sia effettuato con funzione non meramente informativa non assume alcun rilievo in riferimento alla valutazione di conformità ai principi di correttezza professionale.