Giurisprudenza

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Tribunale di Roma Sez. IX, Sezione Specializzata in materia di impresa, 30.11.2015

Chi commercializza un prodotto protetto da un brevetto e marchio di terzi può far uso nella pubblicità e nella promozione delle immagini fotografiche del prodotto stesso, inclusa l'esposizione del marchio che lo contraddistingue, a condizione che le forme di comunicazione consentano facilmente all'utente normalmente informato e ragionevolmente attento di distinguere se il prodotto a cui la comunicazione si riferisce provenga dal titolare del brevetto e/o del marchio (o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo) ovvero, al contrario, da un terzo.

In nessun caso il prodotto o le immagini dello stesso possono essere utilizzati da terzi con finalità e in contesti diversi, quali convegni o altre attività divulgative, che non siano strettamente finalizzate all'informazione degli acquirenti.

Nei giudizi cautelari, la condotta slealmente concorrenziale posta in essere via Internet accentua l'elemento del periculum in mora.

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