Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 12048/2015, 28.10.2015
I. Il decreto correttivo n. 131/2010 non ha apportato alcuna modifica rilevante con riguardo al tema della prescrizione. Ed infatti, il vigente art. 64, comma 2, c.p.i., nel subordinare il diritto all'equo premio alla condizione che "il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale", ha riconosciuto che, nel caso di brevetto richiesto ed ottenuto per l'invenzione realizzata dal dipendente, il termine decorra da tale momento.
II. Una volta ottenuto il brevetto, per escludere il diritto all'equo premio è necessaria la rimozione con efficacia ex tunc del brevetto, mentre non ha alcun rilievo un accertamento incidentale di nullità, perché non è idoneo alla rimozione del brevetto con efficacia ex tunc. In altri termini, il diritto all'equo premio è correlato al rilascio del brevetto e l'eventuale accertamento incidentale della carenza dei requisiti di brevettabilità non esclude il diritto all'equo premio del lavoratore, non essendo idoneo a rimuovere il brevetto, sfruttato dal soggetto che ha richiesto ed ottenuto il titolo.
III. Il diritto all'equo premio sorge nei confronti del datore di lavoro, anche se il soggetto che ha chiesto ed ottenuto il brevetto sia diverso da questi come nel caso di gruppi di imprese che concentrano le privative in capo ad un'unica società, eventualmente diversa da quella presso la quale l'inventore ha prestato attività inventiva.