Tribunale di Torino, 16.03.2012
Perdi Investigazioni S.r.l. vs. Fnac Italia S.p.A.
- Lo storno illecito di dipendenti non può mai derivare dalla mera constatazione del passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente - attività in quanto tale legittima e presidiata dagli arti. 41 e 35 della Costituzione - ma occorre che la condotta sia posta in essere con mezzi contrari ai principi di correttezza professionale in quanto è tale modalità dell'agire a denotare l'esistenza dell’animus nocendi.
- Anche un soggetto c.d. terzo (cioè un soggetto che non è esso stesso concorrente dell'imprenditore danneggiato) può compiere un illecito concorrenziale quando agisce per conto in collegamento con l'impresa concorrente dell'impresa danneggiata.