Corte di Cassazione, 5497, 05.04.2012
Sentenza della Corte di Cassazione (Fidia farmaceutici / Chemi).
Qualora una medesima invenzione (nella specie, di procedimento farmaceutico) sia stata oggetto di uno o più brevetti, ne è nondimeno lecita la prosecuzione dell’uso da parte di altri, nella propria azienda, nei limiti del preuso, riferito ai dodici mesi anteriori al deposito della prima domanda di brevettazione, e del prodotto realizzato — non anche di quello venduto — nello stesso periodo. (1)
In tema di risarcimento dei danni da contraffazione brevettuale, è ammissibile il ricorso al criterio della liquidazione equitativa del mancato guadagno del titolare della privativa, ove la quantificazione del pregiudizio non sia agevole, e manchino gli elementi di fatto di valutazione per l'applicazione del criterio del compenso ragionevole (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contraffazione di brevetti per invenzione oltre i limiti anche temporali del preuso, ha proceduto alla liquidazione surrichiamata, computando per ciascun anno di riferimento una media degli importi di danno, rapportati alla perdita della quota di mercato da parte del titolare della privativa stessa). (2)