Corte di Cassazione, 25.11.2011
Il nuovo termine cinquantennale di durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, introdotto dal d.p.r. 19/79, non si applica alle opere già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della legge che ha esteso la durata dei diritti.
Il nuovo termine di settanta anni per la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, introdotto dalla l. 52/96, si applica anche alle opere ed ai relativi diritti già caduti in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della legge che ha esteso la durata, purché le opere ed i diritti relativi rientrassero, alla data del 30 giugno 1995, nel termine dei settanta anni a decorrere dal momento in cui aveva avuto inizio la protezione (nella specie, è stata esclusa la possibilità di avvalersi del nuovo termine di durata in quanto, nel periodo in cui erano cadute in pubblico dominio le opere cinematografiche, ne erano state acquistate alcune copie, senza che si potesse dedurre in tal modo alcun acquisto dei diritti di utilizzazione delle opere).