Tribunale di Venezia, 25.11.2011
Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale — Imitazione servile — Forme tutelabili — Capacità distintiva — Parametro di valutazione (Cod. civ., art. 2598).
In tema di Concorrenza sleale per imitazione servile, sono tutelabili le sole forme dei prodotti che presentino i requisiti della novità e della capacita distintiva, da valutarsi quest'ultima con particolare rigore, parametrandola alla diligenza del consumatore mediamente informato, e non a quella — più elevata — dell'utilizzatore informato.
La Smania s.p.a., società che opera nel settore dell'arredamento per interni ed esterni, lamenta che l'Atmosphera s.r.l. e il sig. Danelutti, suo ex agente, hanno posto in essere ai suoi danni un'attività illecita di imitazione servile dei propri mobili Smania Classic, e in particolare, i prodotti denominati Kanto (tavolino in legno), Kiri (scrivania), Smoke (divano), pouf Keraz, Kokko Lux, Kirion (sgabello), Teo (poltroncina), Klass (letto), Karpet n. 1, Kloe, Kos (armadio), Kilo (credenza), Kid e Koval.
In particolare, la ricorrente assume che le lievi differenze dei mobili della resistente rispetto ai propri sono percepiti dal pubblico solo come varianti o restyling dei propri modelli, non facendo venir meno la confusione in ordine all'origine imprenditoriale.
La ricorrente lamenta altresì l’utilizzo asseritamente confusorio da parte di Atmosphera di un catalogo — Capital Decor — che, sia nel suo insieme che nelle singole fotografie, imiterebbe pedissequamente il proprio catalogo Master Classic, nonché atti di Concorrenza sleale, sia nella forma di agganciamento parassitario, sia denigratoria, quest'ultima consistita nella diffusione di false informazioni in ordine ad una presunta situazione finanziaria assai precaria della Smania s.p.a.
Infine, lamenta la contraffazione del modello comunitario non registrato relative all'articolo «Ron».
La ricorrente ha chiesto quindi l'adozione di un ordine di inibitoria nei confronti della concorrente ai fini della cessazione di tutti gli atti di concorrenza sleale descritti e, in particolare, dell’ulteriore imitazione dei propri mobili, oltre al sequestro dei prodotti costituenti imitazione servile.
Le doglianze di parte ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento.
Con riferimento alla lamentata imitazione servile, va osservato che l'imitazione servile dei prodotti può configurarsi solo quando la forma di quello oggetto di imitazione abbia particolari caratteristiche individualizzanti ed esclusive tali da distinguerlo da quelli dello stesso genere e che consentano di «identificare la merce come proveniente da una determinata impresa» (così, testualmente, Cass. n. 15761 del 22 ottobre 2003, Foro it., Rep. 2003, voce Concorrenza (disciplina), n. 251, ma in termini si leggano anche Cass. n. 13918 del 13 dicembre 1999, id., Rep. 1999, voce cit., n. 233; n. 7869 del 22 agosto 1997, id., Rep. 1997, voce cit., nn. 263, 490; n. 1117 del 5 febbraio 1987, id., Rep. 1990, voce cit., n. 92; n. 5662 del 18 settembre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., nn. 71, 83; n. 3762 del 22 giugno 1985, id., 1985, I, 2218; Trib. Torino 27 marzo 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 123).
Anche recentemente il giudice di legittimità, con la sentenza 29522/08 (id., 2009, I, 361), ha ribadito che la novità e la capacità distintiva costituiscono entrambi requisiti necessari non in via alternativa ma in via cumulativa per il prodotto che si assume imitato. Il relativo onere probatorio incombe su chi agisce in contraffazione mentre sul convenuto incombe l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la sua mancanza di capacità distintiva quali fatti estintivi dell'altrui diritto. Il requisito della novità porta ad escludere la tutela di forme che al momento della loro adozione siano simili a quelle già prodotte e immesse sul mercato da altri, mentre il concetto di distintività vale ad indicare quel carattere idoneo a rendere quel prodotto riconoscibile agli occhi del pubblico come proveniente da una determinata impresa e postula che sia noto sul mercato.
Orbene, nel caso di specie, se la ricorrente ha senz'altro fornito prova della novità dei prodotti di cui lamenta l'imitazione, non altrettanto può ritenersi con riferimento al requisite della capacità distintiva.
Se e pur vero che la ricorrente ha dimostrato che le fotografie di alcuni articoli dei mobili di cui e causa sono state pubblicate su talune riviste specializzate di arredamento, tuttavia, alcuna prova e stata fornita che le forme utilizzate abbiano una tale capacità distintiva da consentire l’identificazione, agli occhi del pubblico, della merce come proveniente dalla Smania s.p.a.
A tal proposito, ad avviso di questo giudicante, la valutazione dell'interprete deve essere particolarmente rigorosa. Diversamente, si attribuirebbe ad un imprenditore che non ha ritenuto di registrare un modello una sorta di monopolio nella produzione di determinati articoli, monopolio che peraltro, a differenza di quanto avviene in caso di concessione di una privativa, potrebbe essere fatto valere senza limiti di durata.
II parametro sulla base del quale valutare la capacita distintiva e quello del consumatore mediamente informato e non quello dell'esperto del settore e neppure quello dell'utilizzatore informato.
Quest'ultimo e il consumatore il cui grado di attenzione e notevolmente superiore alla media, in quanto non entra solo occasionalmente in contatto con i prodotti di un certo settore — come il consumatore medio — ma si tiene costantemente informato sulle caratteristiche dei prodotti e sull'evoluzione dei medesimi.
E il consumatore che legge abitualmente e con attenzione le riviste specializzate del settore, ed è interessato a frequentare le fiere per essere aggiornato sulle novità offerte dai produttori del ramo.
II giudizio dell'utilizzatore informato rileva solo per valutare la novità ed il carattere individuale di un modello.
Nel caso di specie, se appare senz'altro verosimile che l'esperto del settore o l'utilizzatore informato sia in grado di riconoscere una linea di mobili come provenienti dalla Smania s.p.a., alcuna prova e stata fornita che una tale associazione sia in grado di effettuarla il consumatore medio.
Anche l'avvenuta pubblicazione delle fotografie di alcuni articoli di mobili della ricorrente su talune riviste di settore non rileva ai fini del giudizio di imitazione servile.
A ben altre conclusioni si sarebbe addivenuti ove fosse stata dimostrata la pubblicazione delle fotografie dei mobili della ricorrente su riviste nazionali settimanali non specializzate di elevata tiratura — come quelle che si occupano delle vicende politiche, di costume o di attualità — o inserti settimanali di quotidiani di diffusione nazionale che, soprattutto recentemente, «ospitano» sempre più al loro interno pagine di pubblicità dei prodotti più disparati che in questo modo vengono a raggiungere una platea sempre più vasta di consumatori.
La notorietà sul mercato di un prodotto — cui ha fatto riferimento la citata sentenza della Suprema corte 29522/08 — deriva proprio dalla diffusione dello stesso sui mezzi di informazione, cartacei, televisivi o on line, che raggiungono il più vasto numero di potenziali consumatori, e non dalla sua diffusione in una ristretta cerchia di mercato e ciò proprio in quanto il parametro e quello del consumatore medio, seppur attento e non sprovveduto, cui vengono offerti prodotti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche, e non il consumatore informato ed appassionato del particolare settore (l'utilizzatore informato).
Alla luce delle illustrate considerazioni, la domanda di imitazione servile deve essere rigettata.
Non e meritevole di accoglimento neppure la doglianza di imitazione del catalogo.
Da un esame comparativo del catalogo Master Classic di Smania s.p.a. e Capital Decor di Atmosphera s.r.l. non emerge quell'effetto «smaccatamente imitativo» paventato dalla ricorrente.
Se e pur vero che talune ambientazioni delle fotografie sono simili, tuttavia ciò deriva dalla comune natura — per lo più ispirate allo stile art déco — degli elementi di arredo in essi rappresentati.
Le tonalità scure, l'uso di forme a quadri (dei tappeti), l'uso di materiali di pelle rientra nelle particolari caratteristiche dei mobili che entrambe le società in causa commercializzano.
D'altra parte, esaminando il catalogo Smania, in esso sono presenti elementi quali specchi, valigie, borse di pelle che non si rinvengono nel catalogo della resistente.
Un elemento distintivo che, ad avviso di questo giudicante, denota la volontà non imitativa da parte della resistente e dato dal rilievo che il catalogo di quest'ultima non riporta le misure degli oggetti d'arredo (come il Master Classic), dimensioni che sono invece riportate nelle pagine finali unitamente ai disegni a schizzo degli stessi mobili.
Non e dato riscontrare neppure le lamentate forme di agganciamento parassitario tra i prodotti della resistente e quelli Smania di cui e lamentata l'imitazione, e ciò in relazione alle differenze per forme, finiture, dettagli e particolari costruttivi che presentano i rispettivi articoli, seppur con Tunica eccezione del tavolino Parallel Deluxe della resistente che e effettivamente simile al tavolino Kanto della ricorrente (pur non integrando, come detto, gli estremi dell'imitazione servile per difetto della capacita distintiva).
Quanto alla lamentata contraffazione del modello comunitario non registrato relativo all'armadio Ron di Smania, da una valutazione comparativa seppur sintetica con il modello Kos della resistente, non e dato ritenere la stessa impressione generate secondo il parametro già esaminato dell'utilizzatore informato.
Infine, con riferimento alla contestata concorrenza sleale denigratoria, va osservato che si condivide l'impostazione di parte resistente secondo cui le dichiarazioni prodotte in giudizio dalla ricorrente — provenienti da propri agenti — contengono il riferimento a dichiarazioni de relato, che sarebbero effettuate da altri soggetti, genericamente «clienti», di cui non e stato indicate neppure un nominative, al punto da rendere impossibile la prova contraria della resistente.
La ricorrente, peraltro, non ha richiesto l'audizione in qualità di informatori dei clienti ai quali la Atmosphere, nella persona del sig. Danelutti, avrebbe rivelato notizie denigratorie nei con-fronti della Smania s.p.a., ma degli stessi agenti, la cui dichiarazione andrebbe comunque valutata con un certo rigore in relazione agli indubitabili interessi economici cui sono legati alla ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.