Corte di Cassazione, 1062, 19.01.2006
In tema di concorrenza sleale sotto il profilo confusorio della imitazione servile, la Corte esclude che possa parlarsi di forma individualizzante rispetto ad una forma non visibile esteriormente, quale quella del contenuto di una scatola. La ragione di ciò è, secondo la sentenza, da ricercarsi nel fatto che il divieto dell’imitazione servile è inserito in un contesto normativo – quello dell'art. 2598, numero 1), cod. civ. – nel quale è tutelato soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse, pertanto, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza del brevetto, sia perché non è invocata la tutela della privativa) può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, ovvero dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso produttore.