Tribunale di Torino, 09.03.2007
L'utilizzazione confusoria della denominazione di un gruppo musicale tuttora attivo, da parte di chi ne è stato in passato componente, ma la cui collaborazione è attualmente cessata, costituisce violazione del diritto al nome, che fa capo al gruppo stesso, quale autonomo centro di imputazione dì interessi, e a ciascuno dei suoi attuali componenti, sicché deve disporsene l'inibitoria.
È nullo, per difetto di novità, il marchio registrato «Nuovi angeli», utilizzato per un gruppo musicale, in quanto pressoché identico al marchio anteriore «I nuovi angeli», usato per un diverso gruppo musicale, pur se ne è scaduta la registrazione, in quanto ne è continuato l'uso quale marchio di fatto.
Posto che i gruppi musicali svolgono attività d'impresa, integra gli estremi della concorrenza sleale confusoria l'utilizzo, da parte di uno di essi, di una denominazione pressoché identica a quella già usata da altro complesso musicale.