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Reintroduzione dei diritti su brevetti e modelli depositati in Italia

10 aprile 2007

In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il D.I. 2 aprile 2007 con il quale sono stati istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa.
Si riporta per completezza, di seguito, il testo del Decreto.

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  10 febbraio  2005, n. 30, recante:
"Codice  della  proprieta'  industriale,  a  norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273" ed, in particolare, gli articoli 186,
225 e 227 del medesimo;
  Visto  l'art.  186, comma 7, del citato decreto legislativo 30/2005
che  prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  viene
stabilita  la  misura  dei  diritti  di segreteria e delle tariffe da
corrispondere  rispettivamente  per  la  richiesta  e per i lavori di
copiatura,   di   riproduzione   e   di   estrazione   della  diversa
documentazione brevettuale;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006,  n.  296 e, in particolare, il
comma 851  dell'art. 1 che prevede che con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze   sono  istituiti  i  diritti  sui  brevetti  per  invenzione
industriale  e  per  i  modelli di utilita' e sulla registrazione dei
disegni e modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
dei marchi di impresa;
  Ritenuto  necessario determinare la misura dei diritti sui brevetti
per  invenzione  industriale  e  sulla  registrazione  di  disegni  e
modelli,  in relazione a ciascun titolo o domanda e all'intervallo di
tempo a cui si riferiscono;
  Ritenuto,  inoltre,  necessario  fissare l'ammontare dei diritti di
mora da applicare nel caso in cui il pagamento dei diritti dovuti per
il mantenimento in vita avvenga nei sei mesi successivi al termine di
scadenza originario;
  Ritenuto,  poi, necessario determinare la misura dei diritti dovuti
per  la presentazione delle opposizioni alla registrazione dei marchi
di impresa;
  Ritenuto,  altresi',  necessario stabilire la misura dei diritti di
segreteria  e  delle  tariffe da corrispondere rispettivamente per la
richiesta  e  per  i  lavori  di  copiatura,  di  riproduzione  e  di
estrazione della diversa documentazione brevettuale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Ammontare dei diritti
  I  diritti  sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli
di  utilita'  e  sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i
diritti  di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa sono
dovuti  nella  misura  indicata nella tabella A) allegata al presente
decreto.
  I   diritti   di   segreteria   e   le   tariffe  da  corrispondere
rispettivamente  per  la  richiesta  e  per i lavori di copiatura, di
riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale
sono  dovuti  nella  misura  indicata  nella  tabella  B) allegata al
presente decreto.
                               Art. 2.
                      Esonero dal pagamento dei diritti
  Sono   esonerate  dal  pagamento  dei  diritti  di  deposito  e  di
trascrizione,  relativamente ai brevetti per invenzione  e ai modelli
di utilita', le universita',  le amministrazioni pubbliche aventi fra
i loro scopi istituzionali finalita'  di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. 
                               Art. 3.
 Termini di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita
  I diritti  per il mantenimento in vita  dei brevetti per invenzione
industriale  e per  i modelli di utilita'  e per la registrazione dei
disegni e modelli  sono dovuti a decorrere dalle  scadenze maturate a
partire dal 1° gennaio 2007 e piu' specificamente:
 a) dal   quinto  anno   di  vita  per  il  brevetto  per  invenzione
    industriale;
 b) dal secondo  quinquennio di vita per  il brevetto  per modello di
    utilita';
 c) dal secondo quinquennio di vita per la registrazione di disegno o
    modello.

                               Art. 4.
               Modalita' di corresponsione dei diritti
                     per il mantenimento in vita
  Il  pagamento  dei  diritti per il mantenimento in vita deve essere
effettuato  anticipatamente,  entro  l'ultimo  giorno  utile del mese
corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda.
  Trascorso  detto  periodo  il  pagamento  e'  ammesso  nei sei mesi
successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora.
  Il pagamento e', altresi', ammesso entro il termine di quattro mesi
dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilita' o di
registrazione  del  disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi
dietro   corresponsione  della  mora,  per  i  diritti  eventualmente
maturati fino a tale momento.
  Possono  pagarsi  anticipatamente  piu' diritti annuali se riferiti
allo stesso brevetto.
                               Art. 5.
                       Conti correnti postali
  Il  pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente con
versamento sui seguenti conti correnti postali:
    per  il  deposito  e  il  mantenimento  in  vita dei brevetti per
invenzione   industriale   e   per  modello  di  utilita'  e  per  la
registrazione  dei  disegni  e  modelli,  nonche' per tutti gli altri
pagamenti non compresi nei punti successivi:
      c/c  postale  n.  668004  intestato  all'Agenzia  delle entrate
Centro operativo di Pescara;
    per il mantenimento in vita dei brevetti europei:
      c/c  postale  n.  81016008  intestato all'Agenzia delle entrate
Centro operativo di Pescara;
    per per i diritti di segreteria e di opposizione:
      c/c postale n. 35596006 intestato all'Ufficio italiano brevetti
e marchi.
                               Art. 6.
                         Periodo transitorio
  Per  tutte  le scadenze riferite al mantenimento in vita dei titoli
di  proprieta'  industriale  maturate a decorrere dal 1° gennaio 2007
fino  al  30 aprile 2007 il pagamento e' dovuto entro l'ultimo giorno
utile  del mese di giugno 2007, ovvero nei sei mesi successivi dietro
la corresponsione del diritto di mora. Trascorso detto ultimo periodo
senza   che  alcun  pagamento  sia  stato  effettuato  il  titolo  di
proprieta' industriale e' dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.
  Per  i  quinquenni  successivi  al primo riferiti ai brevetti per i
modelli  d'utilita'  e alla registrazione di disegni e modelli la cui
decorrenza  e'  intervenuta  nel  corso  dell'anno  2006 e' dovuto il
pagamento  di  un  diritto  il  cui  importo e' determinato in misura
forfetaria, come da allegata tabella A), lettera g).
  Il  pagamento  della  somma  di cui al comma precedente deve essere
effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di giugno 2007 ovvero
nei sei mesi successivi dietro la corresponsione del diritto di mora.
Trascorso   detto   periodo  senza  che  alcun  pagamento  sia  stato
effettuato  il  modello  d'utilita'  ovvero  il  disegno o modello e'
dichiarato decaduto al 31 dicembre 2006.
  Per  i  disegni  tessili  in  vigore  al  31 dicembre 2006 il primo
pagamento dovuto sulla base della tariffa annessa al presente decreto
dovra'  essere  corrisposto  a  decorrere dal primo quinquennio utile
calcolato con riferimento alla data dell'originario deposito.
  I  diritti  relativi alle operazioni differenti dal pagamento delle
annualita'  o  dai  quinquenni sono dovuti a partire dal quindicesimo
giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
  I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni, nonche' i diritti
di  deposito  per  le  opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei
termini  e  con  le  modalita'  fissati  dal  Ministro dello sviluppo
economico,  con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice di
proprieta' industriale.
    Roma, 2 aprile 2007
                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa

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