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#GLPoint / Intelligenza artificiale creativa e non predittiva: quale tutela?

Una panoramica sul diritto d’autore per le opere create dalla tecnologia, come la recente “Zarya of the Dawn” 31 marzo 2023

Introduzione generale

La tecnologia digitale e virtuale, negli ultimi decenni, sta influenzando profondamente il modo in cui viviamo la nostra quotidianità, familiare e professionale, divenendo uno strumento a tratti invasivo, che ha modificato – forse per sempre – le nostre abitudini e i nostri modi di comunicare e di vivere.

Nel recente passato abbiamo assistito, pertanto, all'implementazione di nuovi ambienti virtuali (si pensi, ad esempio, al Metaverso), che stanno ponendo diverse problematiche ed interrogativi in ambito giuridico, stante l'assenza di una normativa attuale che possa fornire gli strumenti per dirimere le vertenze che stanno nascendo, con sempre più frequenza, in tali ambienti digitali.

Nello specifico, per quanto concerne l'IA generativa, abbiamo assistito ad un'evoluzione costante di tale strumento tecnologico, sin dal 1966, quando fu sviluppato, presso il MIT, un c.d. chatbot (ELIZA) in grado di interagire con l'essere umano.

Criticità sollevate dalle ultime innovazioni

Nell'ultimo biennio, stiamo assistendo alla nascita di nuovi sistemi di IA generativa, quali ad esempio ChatGPT (1) e DALL-E (2), che, oltre a scaturire grande curiosità, stanno generando alcune perplessità, sia dal punto di vista etico-filosofico, sia dal punto di vista giuridico.

Questi sistemi rientrano nel concetto di AI generativa, la quale mediante una procedura di machine learning elaborano un'enorme quantità di dati, informazioni e immagini, mediante algoritmi di addestramento, al fine di creare nuovi dati o creare nuove versioni di dati esistenti. Si pensi, ad esempio, a quello che avviene quando il vostro cellulare o Google vi suggeriscono quale potrebbe essere il resto della parola/frase che state componendo: si tratta di una versione di AI generativa di basso livello.

Tendenzialmente, il sistema di AI agisce a seguito di un input umano e in funzione degli algoritmi impostati. Tuttavia, deve rilevarsi che, tramite meccanismi sempre più evoluti, l'AI ha iniziato a svolgere autonomamente alcune tipiche azioni umane quali comporre melodie, dialogare e creare opere d'arte.

Proprio tale creatività generata artificialmente pone diversi interrogativi in ambito di diritto d'autore, contemplando ipotesi nelle quali vi siano entità, oltre all'uomo, in grado di realizzare un'opera creativa.

Il quadro normativo corrente

È possibile, pertanto, una tutela giuridica delle opere create tramite AI? Innanzitutto, è fondamentale distinguere le opere create dall'AI a seguito di input umano, dalle opere realizzate autonomamente dalla AI.

Sebbene nella prima ipotesi sia agevole riconoscere in capo all'uomo un diritto d'autore, nel secondo caso scaturiscono diverse difficoltà nell'identificazione del titolare dell'opera e, conseguentemente, della sua titolarità di esercitare in giudizio i propri diritti IP sulla stessa, stante l'assenza della capacità giuridica del sistema di AI.

Nel corso degli anni, pertanto, la giurisprudenza nazionale ed europea (Direttiva UE 2019/790, in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale) ha escluso esplicitamente la tutela del diritto d'autore in merito alle opere realizzate dall'AI, stante l'assenza di un carattere creativo nelle stesse, che è invece ravvisabile nelle opere create dall'essere umano.

La dottrina italiana, contestualmente, ha tentato di prospettare alcune potenziali soluzioni, al fine di colmare e normare tale lacuna normativa, offrendo alcune possibili soluzioni:

  • attribuendo la titolarità dell'opera creata dall'AI al soggetto che ha programmato il software e/o gli algoritmi che hanno fornito gli strumenti per realizzare l'opera;
  • di considerare le produzioni realizzate da un sistema di AI, quali opere “orfane”, assoggettate alla protezione del diritto d'autore, ma i cui titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili;
  • applicando per analogia quanto previsto, per i contenuti delle banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102-bis, L. 633/41 (Legge sul Diritto d'Autore).

Alcuni recenti casi studio

Avvallando gli orientamenti dottrinali suesposti, si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023, in materia di diritto d'autore dell'intelligenza artificiale.

Brevemente, i fatti di causa hanno interessato, tra gli altri, la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., convenuta in ragione di una violazione del diritto d'autore, in merito all'opera grafica “The Scent of the Night”, utilizzata quale scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016.

Sebbene i giudici abbiano ripreso gli orientamenti costanti, nazionali ed europei, hanno effettuato un interessante approfondimento in merito alla “misurazione” dell'apporto creativo umano, durante il processo generativo, effettuato da un sistema di intelligenza artificiale.

Tale verifica, volta a definire in quale misura il software di AI abbia assorbito ed elaborato gli input creativi dell'artista (all'interno di un processo creativo strutturato e complesso) diviene di estrema importanza, al fine dell'eventuale attribuzione della tutela autoriale.

Le attuali linee guida europee parrebbero essere riprese anche dall'ordinamento americano. Nel mese di febbraio, lo United States Copyright Office (USCO), ha emesso un'importante decisione in materia di copyright, in merito ad alcune immagini realizzate da un sistema di AI, negando la registrazione di tali opere, come nel caso della graphic novelZarya of the Dawn” di Kristina Kashtanova.

Nello specifico, l'esaminatore, seppur riconoscendo che l'istante fosse l'autrice materiale del testo dell'opera, dall'altra parte ha sancito che le singole immagini presenti nell'opera stessa fossero state ideate tramite il sistema di AI non predittivo “Midjourney” e pertanto non fossero tutelabili ai sensi della normativa americana sul Copyright (Copyright Act). Tale software, infatti, genera automaticamente dei risultati e, pertanto, gli input impostati dall'autrice sono stati considerati dall'esaminatore quali meri suggerimenti e non delle istruzioni impartite al sistema di AI.

La necessità di un aggiornamento delle norme in tema di proprietà intellettuale

Da quanto emerge, ad oggi, sia gli ordinamenti di civil law, sia quelli di common law, negli ultimi anni sono apparsi sensibili a tale sviluppo tecnologico e alla criticità da esso create, istituendo commissioni di studio ad hoc ed emanando pareri o pronunce che possano fornire principi di diritto applicabili, per analogia, in quelle zone grigie tuttora sprovviste di una specifica normazione.

 A livello europeo, si ricordano, tra gli altri, il “Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics” (pubblicato il 27 gennaio 2017 dalla Commissione Affari Legali dell'UE) e il “Libro Bianco sull'intelligenza artificiale” (pubblicato il 19 febbraio 2020).

Il quadro normativo, in ogni caso, necessita di un aggiornamento uniforme a livello europeo in materia di proprietà intellettuale, stante l'assoluta mancanza nell'acquis communitaire di specifiche disposizioni normative applicabili al settore dell'intelligenza artificiale, attraverso la creazione ad hoc di nuovi principi giuridici e/o mediante la trasposizione di quelli preesistenti nel mondo digitale.


  1. Acronimo di Generative Pretrained Transformer: un sistema di elaborazione del linguaggio umano che, mediante l’utilizzo di avanzati algoritmi di apprendimento automatico, è in grado di generare risposte del tutto simili a quelle umane.
  2. Algoritmo di intelligenza artificiale in grado di generare immagini, partendo da descrizioni/richieste testuali.

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