La Corte di Cassazione applica l'art. 623 cod. pen.
27 agosto 2001Recentemente la Corte di Cassazione ha affermato
che il know-how, è penalmente tutelabile, ex art. 623 cod.
pen., quando informazioni che possono essere considerate segrete
vengono divulgate da ex dipendenti.
Accogliendo una nozione amplia di segreto industriale, la Corte
ha sancito che l'art. 623 cod. pen. trova applicazione anche a tutela
del know-how aziendale, quando esso si riferisce al complesso delle
informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio
e la manutenzione di un impianto.
Nel caso trattato, infatti, alcuni dipendenti, licenziatisi dall'impresa
in cui lavoravano, misero a punto - in tempi brevi - un'apparecchiatura
avente le stesse caratteristiche funzionali ed applicative di quella
prodotta dalla loro ex impresa.
Motivando l'applicabilità dell'art. 623 cod. pen., la Cassazione
ha affermato essere irrilevante il fatto che la macchina fosse reperibile
sul mercato, che in essa non vi fossero elementi di originalità,
né nell'insieme né nell' assemblaggio delle singole
parti, essendo - invece - rilevante il fatto che i dipendenti, licenziandosi,
avevano utilizzato il complesso di conoscenze ed esperienze acquisite
nell'ex impresa e le avevano utilizzate per la produzione di un
prodotto in concorrenza diretta.
L'art. 623 cod. pen. "Rivelazione di segreti scientifici o
industriali":
Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio,
o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere
segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni
industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto,
è punito con la reclusione fino a due anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.