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La revoca di un brevetto europeo non inficia automaticamente l’efficacia del brevetto italiano relativo alla medesima invenzione

In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per il sol fatto della revoca di un brevetto europeo, non potesse dirsi cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità della relativa frazione italiana e del brevetto italiano relativo alla medesima invenzione 8 ottobre 2019

La Corte di Cassazione – con ordinanza della prima sezione civile n. 22984/2019 – ha cassato una sentenza della Corte d'Appello di Venezia (disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte veneziana) la quale, a fronte di una decisione di revoca di un brevetto europeo, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità pendente in relazione alla relativa frazione italiana e a brevetto italiano con medesimo campo di protezione.

La Suprema Corte, da un lato, ha rilevato che la cessazione della materia del contendere presuppone che l'interesse delle parti a una decisione sulla domanda sia venuto meno, a fronte della cristallizzazione di una data situazione dalla quale emerga il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti. Situazione che non poteva dirsi essersi verificata nel caso esaminato, ove la decisione di revoca del brevetto europeo era stata poi oggetto di impugnazione; il che «implica ex se, che permangano ragioni di contrasto tra le parti».

Dall'altro, anche venuta meno la pendenza dell'impugnazione, la Corte ha ricordato che il brevetto europeo – dal momento che si risolve in una sommatoria di brevetti nazionali – non sottrae l'autorità giudiziaria all'obbligo di applicare la disciplina nazionale per accertarne la validità della frazione italiana.

Quanto al brevetto italiano, invece, l'art. 59 CPI (codice di proprietà industriale) ne prevede l'inefficacia solo quando la procedura di opposizione avverso un brevetto europeo si sia definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del titolo europeo, essendo vietato il cumulo delle protezioni (evidenzia la Corte come la perdita di efficacia del titolo italiano, comunque, possa fare seguito solo alla definitiva conferma del titolo europeo, perché non revocato o non più revocabile in una procedura di opposizione). Al contrario, laddove l'opposizione contro un brevetto europeo venga accolta, questo non determina la perdita automatica di efficacia del brevetto italiano, poiché esso «...costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano».

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