Patent Box: aggiornamenti sulla nuova disciplina
Importante semplificazione introdotta dal Decreto Crescita e dal conseguente provvedimento della Agenzia delle Entrate: la nuova procedura di determinazione del reddito agevolabile per il Patent Box in alternativa alla procedura ordinaria (c.d. "ruling") 29 agosto 2019A seguito del recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate – in attuazione della disciplina di cui all'Articolo 4 del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34 – sono state definite le nuove regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile da Patent Box.
Tale misura consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa - indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza - la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.
Prima del Decreto Crescita, l'unico modo per agevolare l'utilizzo diretto dei beni immateriale era quello di avviare una procedura di accordo preventivo (c.d. "ruling") con l'Agenzia delle Entrate per giungere alla firma di un accordo che autorizzasse l'utilizzo di un metodo di calcolo concordato tra le parti.
Ora, invece, viene resa effettiva un'alternativa che consente ai contribuenti di determinare direttamente il proprio reddito agevolabile. Tale opzione va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box, ha durata annuale, è irrevocabile ed è rinnovabile.
Il provvedimento, inoltre, specifica che come documentazione idonea sia intesa quella costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi elencati. Viene anche chiarito che l’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile può essere esercitata da tutti i contribuenti che soddisfano le condizioni per il regime Patent Box (come previsto dalla lettera K del provvedimento stesso) inclusi coloro che abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box, in alternativa al rinnovo dello stesso.
Oltre a queste importanti precisazioni vengono fornite specifiche indicazioni in relazione all’utilizzo dei possibili metodi di calcolo utilizzati, le particolari norme applicabili alle PMI e Microimprese e i termini e modalità di consegna della documentazione stessa che va effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta (eventuali ulteriori informazioni richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta).
In conclusione, la nuova modalità di accesso a tale beneficio riduce i costi di compliance sia per i contribuenti che per l’Amministrazione Finanziaria consentendo di usufruire dell’agevolazione direttamente in dichiarazione per beneficiarne nell’arco temporale di 3 anni.